L’Inps con il messaggio numero 1182 del 2017 certifica che le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958 potranno fruire del regime sperimentale opzione donna per accedere alla pensione anticipata.

La novità, contenuta nella legge di Bilancio 2017 è stata, quindi, recepita e resa operativa dall’Inps. Con la legge di Bilancio 2017, infatti, all’articolo 1, comma 281, è stata prevista la facoltà di aderire all’opzione donna per tutte le lavoratrici con un ‘età anagrafica di 58 anni e 3 mesi e almeno 35 anni di maturità contributiva maturata al 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, di accedere al regime sperimentale.

Posso esercitare, quindi, la scelta di aderire tutte le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avevano maturato l’anzianità contributiva richiesta pur non avendo raggiunto entro la stessa data il requisito anagrafico a causa dell’incremento per la speranza di vito. Ne consegue che tutte le lavoratrici dipendenti nate nell’anno 1958 potranno accedere al regime sperimentale (e tutte le lavoratrici autonome nate nel 1957).

Questo chiarimento ha fatto sì che le nate nell’ultimo trimestre del 1958 (del 1957 per le lavoratrici autonome) potranno accedere alla pensione con l’opzione donna maturando il diritto al pensionamento entro il 31 luglio 2016 e vedranno decorrere la propria pensione a partire dal 1 agosto 2017 (1 febbraio 2018 per le lavoratrici autonome che devono attendere 18 mesi anzichè 12 prima della decorrenza della pensione).