Buongiorno dottoressa Del Pidio,
sono disoccupato dal gennaio 2006, ho attualmente 57 anni e 28 anni di contributi. Ho varie patologie fisiche che mi impediscono di vivere e lavorare come una persona normale della mia età. Mi hanno riconosciuto solamente il 36% di invalidità. Se va bene riceverò la pensione tra dieci anni. Nelle simulazioni fatte sul sito dell’INPS risulta una pensione lorda teorica di circa 2.000 euro mese.
Vivo con i risparmi di una vita, non ho proprietà, vivo in affitto e non so se riuscirò ad arrivare alla data fatidica senza ritrovarmi sotto un ponte.
Cosa posso fare?
Grazie e saluti.

Purtroppo la sua percentuale di invalidità non le permette l’accesso a nessuna agevolazione pensionistica e la sua età anagrafica unita al suo montante contributivo non è incoraggiante per ipotizzare una qualsiasi forma di pensione anticipata.

Sicuramente le spetterà la pensione di vecchiaia al compimento dell’età richiesta come requisito d’accesso, ma al momento le mancherebbero 10 anni per potersi vedere erogare la pensione.

L’unica alternativa che mi viene in mente di proporle, ma non so se è possibile l’accesso per lei, è la RITA.

RITA: come andare in pensione in anticipo

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata permette di avere un reddito mensile in attesa dell’erogazione della pensione di vecchiaia. A differenza dell’Ape volontario, che consiste in un prestito da parte della banca, però, la RITA fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante l’attività lavorativa (TFR, contributo datoriale, contributo del lavoratore stesso).

Il tesoretto in oggetto può essere riscosso in anticipo dal lavoratore sottoforma di rendita mensile in attesa del pensionamento. Dal 1 gennaio 2018 potranno accedere alla Rita le due seguenti tipologie di lavoratori:

  1. a) lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
  2. b) lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. 

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