Gentile collega, sono dipendente INPS da luglio 1981 e con il riscatto della laurea, accredito servizio militare e contributi, raggiungo i 42 anni e 10 mesi al 31/10/2019: da quale mese decorrerà la mia pensione e quanti mesi prima dovrò fare la relativa domanda? Grazie. Cordiali saluti.

La ringrazio di avermi contattato, analizziamo le novità intervenute dal 1° gennaio 2019 per la pensione anticipata.

Pensione anticipata e sospensione dell’adeguamento della speranza di vita

Il decreto-legge 4/2019 conferma il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per la pensione anticipata.

Dal 1° gennaio 2019 i lavoratori che vogliono accedere a questa misura di pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica, devono aver maturato un requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 e 10 mesi per le donne. Il blocco non è definito, ma avrà una durata sino al 31 dicembre 2026. Il prossimo adeguamento alla speranza di vita sarà applicato il 1° gennaio 2027.

Finestra mobile di tre mesi

La novità del 2019, oltre all’adeguamento sospeso, è l’ingresso di una finestra mobile di tre mesi. Questo comporta che dal 1° gennaio 2019 chi matura il requisito di 42 e 10 mesi richiesto, non percepirà l’assegno il primo giorno successivo alla maturazione dei requisiti, ma dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Va ricordato che durante i tre mesi si può smettere di lavorare in quanto requisito contributivo richiesto è stato già perfezionato.

Quindi, se lei maturerà il requisito di 42 e 10 mesi il 31 ottobre 2019, percepirà l’assegno pensionistico il 1° febbraio 2020.

Va ricordato che per conseguire la prestazione pensionistica bisogna cessare il rapporto di lavoro dipendente, tale richiesta non ha valore per i lavoratori autonomi.

Il preavviso di licenziamento al datore di lavoro del settore pubblico deve essere presentato sei mesi prima, come previsto nel decreto-legge 4/2019.

La domanda di pensionamento si può presentare alla maturazione dei requisiti, prima dei tre mesi della finestra mobile. Resta fermo l’obbligo per il lavoratore di presentare le dimissioni nei sei mesi precedenti, come stabilito dal D.

L. n. 4/2019.