Pensione anticipata 41 anni di contributi lavoratore precoce, il quesito di un nostro lettore:

Gentilissima, mi preme, già prima di porLe qualsiasi forma di quesito, ringraziarla per il Suo operato, UNICO.
Faro, nel buio di una palude limacciosa, insita di insidie e traversie .

Di ogni genere, burocratiche, innanzitutto. 

Nato a novembre 1956, ho maturato a dicembre 2017 41 anni di contributi ( non ECO cert, ma , dal prospetto INPS online).

Fino a tale data sono stato prima in CIG ( settembre 2012 – settembre 2015 ) e poi in mobilità nel periodo ( 10/2015  – 12/2017 ) rientrando in un progetto di licenziamento collettivo, chiesto dalla ditta in cui ho lavorato per 27 anni ( dal 10/1988 – 10/2015 )

Potrei, di diritto, rientrare nella Quota41 dei lavoratori precoci (a dicembre 1995 ho 18 anni di contributi, e quindi potrei usufruire del doppio regime contributivo/retributivo) ma, non riesco a DIMOSTRARE di avere un anno lavorativo prima del 19esimo.

Dal libretto di lavoro, risulta il periodo, con i timbri di inizio e cessata attività, ma, sul succitato prospetto INPS non figurano.
Non sono stati versati.
Nei vari padronati a cui mi sono rivolto, mi chiedono, normativa alla mano, dei riscontri oggettivi, per CONVALIDARLI ( buste paga / libri matricola ) che io, a distanza di 43 anni, non so proprio dove cercare.

Quesiti :

1) COSA sono, a questa stregua, Esodato?

2) Come posso recuperare il periodo mancante, riscattandolo?

3) Che forma di previdenza è, nel mio caso auspicabile?

4) Posso, eventualmente, rientrare nella nona salvaguardia, semmai dovessero metterla in atto?

Mi spiace essere stato oltremodo logorroico, ma, converrà che la situazione, rasenta il paradossale.

Mi auguro, legga questa mia e, mi dia le dritte da seguire. Grazie !

P:S: E’ la mia ULTIMA SPIAGGIA 

Risposta alla prima domanda

Lei proviene da un licenziamento collettivo, quindi, come chiarisce la normativa lei fa parte dei lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante.

Ricordiamo che la mobilità è considerato un’ ammortizzatore sociale, per maggiori chiarimenti consigliamo di leggere: Pensione anticipata lavoratore precoce Quota 41, la mobilità rientra negli ammortizzatori sociali?

Risposta alla seconda domanda

Come posso recuperare il periodo mancante, riscattandolo? Questa rappresenta una delle tante criticità delle pensioni anticipate, visto il lasso di tempo intercorso.

Ho trattato già quest’argomento e non è di facile soluzione.

La circolare INPS n. 99/2017 chiarisce che al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni.

Si precisa che, ai fini che qui interessano, per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Sono utili, a tale fine, anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

Le consiglio di rivolgersi al centro per l’impiego di appartenenza (ex collocamento) richiedendo uno storico per analizzare la sua posizione, lo storico dovrebbe riportare la sua storia lavorativa. Con il libretto di lavoro dove risulta l’azienda e il certificato storico, fare una verifica all’INPS e con loro chiedere i periodi di riscatto di contributi per omissione come riporta la circolare n.

99/2017. Non sono a conoscenza della fattibilità dell’operazione, ma credo che un tentativo vada fatto.

Circolare Inps n. 99/2017

Risposta alla terza domanda

Lei se non riesce ad entrare nella Quota 41, potrebbe con lo “status disoccupato” nella RITA, che agevola i lavoratori con più di 24 mesi di disoccupazione, nei requisiti è richiesto minimo cinque anni di iscrizione ai fondi pensione questa forma pensionistica non è ancora operativa, si attendono le specifiche INPS. Poi c’è l’Ape Volontaria e la pensione anticipata.

In quest’articolo troverà le varie forme pensionistiche con i requisiti richiesti: Pensione anticipata Quota 41, non basta solo il requisito contributivo

Risposta alla quarta domanda

Ricordiamo che la riforma Fornero ha prodotto la categoria degli esodati, che sono rappresentati da tutti i lavoratori che avendo perso definitivamente il lavoro prima dell’introduzione della riforma, e si sono trovati senza lavoro e senza pensione.

Nei vari passaggi, ben 8 salvaguardie fino ad ora introdotte, ma non sono state sufficienti a sanare il problema.

La nona salvaguardia che include la platea di esodati esclusi dai precedenti otto provvedimenti. è una promessa del partito Liberi ed Uguali con ”…una nona salvaguardia, la definitiva soluzione del problema degli esodati”.

Su questo non posso esserle utile, bisognerebbe capire effettivamente chi ci rietra e se il partito che entra al Governo consideri questa apertura, niente di concreto ora.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti“.