Novità in arrivo sulle pensioni anticipate previste dal contratto di espansione. Con la circolare n. 18 del 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito alcuni aspetti della normativa introdotta dal art. 41 del D.Lgs. 148/2015.

La circolare spiega come la misura riguardi le imprese non soggette alla CIGS, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, di accedere alle diverse  prestazioni previste dai contratti di espansione. In particolare viene precisato che le predette imprese possono accedere esclusivamente al nuovo prepensionamento, definito al co.

5, del menzionato articolo. Si tratta di un’indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASPI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Contratto di espansione, come funziona

Innanzitutto va detto che la misura è adottata in via sperimentale per il biennio 2019-2020 e riguarderà quelle aziende che potranno accedere al contratto di espansione accelerando il ricambio della forza lavoro nell’ambito di progetti di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale da validarsi di concerto con il Ministero del Lavoro e i sindacati. Detto questo, la legge prevede che l’azienda possa anticipare l’uscita della forza lavoro per coloro ai quali mancano fino a cinque anni per andare in pensione. In alternativa potrà essere proposta la riduzione dell’orario di lavoro fino al 30%. In base al contratto di espansione, l’azienda dovrà poi assumere nuova forza di lavoro più giovane in sostituzione di quella che sarà avviata verso la pensione.

Il contratto di espansione

Il contratto di espansione che viene stipulato fra azienda, Ministero del Lavoro e organizzazioni sindacali dovrà contenere essenzialmente quattro condizioni fondamentali:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico.

Il requisito per i lavoratori

Requisito indispensabile per i lavoratori sarà quello di aver maturato il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata con lo scivolo pensionistico.

Ai lavoratori sarà quindi corrisposta un’indennità pari al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale indennità potrà essere erogata anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.

Il part time

Per i lavoratori a cui mancano i requisiti per andare in pensione o non rientrano nel maxi scivolo, è prevista la riduzione dell’orario di lavoro. Sempre nell’ambito del contratto di espansione e per tutta la durata di esso, l’azienda potrà concordare con il lavoratore una riduzione dell’orario di lavoro fino al 30%. La misura è complementare al maxi scivolo, cioè qualora il lavoratore raggiunga successivamente il diritto ad andare in pensione in anticipo, in base al contratto di espansione stipulato dal datore di lavoro, questi potrà fare richiesta di adesione al maxi scivolo.