Gentile Dottoressa,

ho letto con quanta precisione e chiarezza risponde ai suoi lettori e vorrei porle il mio quesito: tutti i minori con legge 104 hanno diritto alla pensione di accompagnamento? In attesa di una sua risposta la ringrazio.

Silvana

 

La fruizione della legge 104 non prevede di diritto per i minori la fruizione dell’indennità di frequenza o di accompagnamento. La visita per la 104 e quella per l’indennità economica, infatti, sono due cose slegate: potrebbe accadere che un bambino si veda riconosciuta la legge 104 con comma 3 ma non avere diritto all’indennità economica.

Vediamo quando le prestazioni spettano al minore con disabilità grave o con invalidità.

Prestazioni economiche per persone con disabilità o handicap

Per poter godere di prestazioni economiche si deve essere riconosciuti come invalidi civili e la strada da seguire è quella di presentare una domanda redatta su apposito modulo alla ASL accompagnata da un certificato medico. Se la domanda è volta ad ottenere l’indennità mensile di frequenza il certificato del medico deve contenere la dicitura “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

Per poter ususfruire dell’indennità di frequenza bisogna possedere i seguenti requisiti:

  1. essere minori degli anni 18;
  2. riconoscimento della difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell’età, da parte delle Commissioni di 1^ istanza per l’invalidità civile confermata dalle Commissioni Mediche Periferiche territorialmente competenti;
  3. avere la cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale;
  4. non essere titolari di rendite erogate da altri Istituti che risarciscono le stesse patologie riconosciute per l’indennità di frequenza;
  5. assenza di ricovero in istituto con retta a totale carico di Ente Pubblico;
  6. non essere titolari di altre prestazioni economiche erogate dal Ministero dell’interno (indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, speciale indennità ciechi civili);
  7. non superare il limite di reddito soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT;
  8. obbligo di frequenza continua o anche periodica presso centri di riabilitazione o ambulatoriali sanitari o frequenza presso asili nido e scuole.
    Nel caso di domanda intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento il certificato medico oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura : << Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore>>oppure <<Persona che necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita>>.

Se invece si intende fruire dell’indennità di accompagnamento i requisiti da possedere sono:

  1. avere un grado di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua, riconosciuto dalle Commissioni di 1^ istanza per l’invalidità civile e confermato dalle Commissioni mediche periferiche per l’invalidità civile territorialmente competenti.
  2. essere cittadini italiani e residenza nel territorio nazionale;
  3. non essere titolari di pensioni, rendite erogate da altri Istituti che risarciscano le stesse patologie riconosciute per l’invalidità civile, inoltre non essere titolari di altre indennità di accompagnamento in quanto sono incompatibili: in tal caso è necessario fare un’opzione;
  4. non essere ricoverati in un Istituto con retta a totale carico di un Ente pubblico;

Il minore, quindi, deve essere sottoposto a visita medica che accerti l’invalidità il cui esito verrà comunicato direttamente al domicilio del richiedente.

Per ottenere i benefici economici va considerato il solo reddito personale del minore poiché la legge 33 del 1980 ha escluso il cumulo con quello dei genitori. Con una invalidità minima del 67% si ha diritto all’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche .

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