La pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono quelle misure che servono ai superstiti di determinati soggetti. In pratica la normativa vigente prevede che per il coniuge o per eventuali parenti con problematiche di salute o studio, alla morte di un pensionato o di un contribuente, vengano erogate delle somme di denaro mensili che prendono il nome proprio di pensione di reversibilità e di pensione indiretta. La prima misura riguarda un pensionato deceduto, mentre la seconda solo un assicurato, cioè un soggetto che non era in pensione alla data del decesso, ma che aveva una determinata carriera contributiva.

Sono i familiari superstiti dei deceduto ad avere diritto a queste prestazioni.

Un caso limite però è il decesso di un pensionato uscito dal lavoro con una misura particolare come lo è l’Ape sociale. Una misura che come struttura e come regole, non prevede la reversibilità. Ma questo non vuol dire che ai superstiti non spetti niente se a passare a “miglior vita” è il titolare dell’Anticipo Pensionistico Sociale. E proprio l’incastro tra pensione di reversibilità e pensione indiretta è ciò che ci consente di rispondere al quesito di una nostra lettrice.

“Buonasera, sono Maria, da poco vedova di mio marito. Ho 58 anni di età e mio marito è morto a 64 anni. Lui era titolare di pensione. Era andato in pensione nel 2022 a marzo, con l’Ape sociale. Al Patronato mi dicono che non ho diritto alla pensione di reversibilità. Ma noi vivevamo solo con la pensione di mio marito. Non abbiamo altri redditi e viviamo pure in una casa in affitto. Sono disperata. Lunedì prossimo ho appuntamento con il mio Patronato e chiederò spiegazioni, ma credo che in una situazione come la mia, qualcosa mi devono dare o sbaglio?”

Le differenze tra pensione di reversibilità e pensione indiretta

La nostra lettrice può stare tranquilla, anche se ha ricevuto una specie di doccia gelata dal suo Patronato.

Effettivamente l’Ape sociale è una misura che non può essere “girata” al coniuge superstite. Infatti si tratta di una misura non reversibile a causa del decesso del titolare. Ma ciò non vuol dire che non ci sia nulla per lei dal punto di vista di questo genere di misure. La differenza tra pensione di reversibilità e pensione ai superstiti, citata in premessa, apre le porte alla seconda opzione per lei. E il suo Patronato sicuramente lo confermerà appena la riceverà. La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione del deceduto, e spetta sempre al coniuge superstite quando il deceduto ha una pensione normale. Ma l’Ape come dicevamo non lo è.

Cosa serve per la pensione indiretta in caso di decesso di un assicurato non pensionato

La pensione indiretta invece spetta ai superstiti nel caso in cui il deceduto abbia maturato almeno 15 anni di contributi versati. In alternativa, bastano 5 anni di contributi di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni di vita. Il marito della nostra lettrice è uscito con l’Ape sociale e di conseguenza non può non aver maturato almeno 30 anni di contributi. Infatti l’Ape è destinata a invalidi, caregiver e disoccupati con almeno 30 anni di contributi o a chi svolge lavori gravosi con 32 o 36 anni di versamenti. In ogni caso, ben oltre i 15 anni di contribuzione minima che servono per la pensione indiretta.

Chi ha diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta?

Per il diritto nessun dubbio quindi, perché i trattamenti ai superstiti esistono. Il quesito della lettrice è l’occasione per rispolverare le regole che da sempre accompagnano questi due trattamenti per i superstiti. Perché anche sugli importi e sulle percentuali destinate al superstite, c’è molto da dire. Sia per la pensione di reversibilità che per la pensione indiretta i superstiti che che vi rientrano sono:

  • il coniuge;
  • l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato con assegno divorzile e non risposato;
  • i figli minorenni alla data del decesso o i figli maggiorenni se inabili al lavoro e a carico del defunto quando questi era in vita;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del defunto alla data del decesso, che non lavorano e che frequentano scuole o corsi di formazione equiparati ai corsi scolastici (fino a 21 anni di età) o che frequentano corsi di laurea (fino a 26 anni).

Gli importi dei trattamenti per i superstiti

In base ai soggetti che possono beneficiare della pensione ai superstiti cambiano gli importi perché variano le percentuali applicate.

I figli che indichiamo nelle tabelle sono quelli che rientrano nelle casistiche precedenti. Nello specifico:

  • coniuge da solo: 60% della pensione del deceduto quando era in vita;
  • un figlio e il coniuge: 80% della pensione;
  • due o più figli e il coniuge: 100% della pensione.

Se manca il coniuge, perché precedentemente deceduto o perché divenuto soggetto che non rientra nel perimetro della reversibilità (nuovo matrimonio contratto), la pensione ai superstiti spetta ai figli secondo lo schema seguente:

  • un figlio: 70% della pensione del deceduto quando era in vita;
  • due figli: 80% della pensione;
  • Tre o più figli: 100% della pensione.

Trattamenti ai superstiti se non ci sono il coniuge o figli beneficiari

Se i casi della pensione ai superstiti ai figli possono sembrare casi limite, ancora di più per gli altri familiari superstiti che a determinate condizioni possono godere della pensione di reversibilità. Infatti possono godere del trattamento anche i genitori di un deceduto o i fratelli e le sorelle. Ma come dicevamo, sono necessarie alcune condizioni aggiuntive che riguardano i potenziali beneficiari. La reversibilità spetta ai genitori nel caso in cui siano assenti coniuge e figli (anche se presenti figli non beneficiari della reversibilità) e solo se hanno almeno 65 anni di età, senza pensione propria ed a carico del pensionato deceduto al momento della morte di quest’ultimo.

I fratelli celibi e le sorelle nubili del deceduto possono avere diritto alla reversibilità se manca il coniuge o se figli e genitori del deceduto non rientrino tra i beneficiari della reversibilità. Ma a condizione che sorelle e fratelli risultino a carico del deceduto quando era in vita e se risultano privi di pensione e inabili al lavoro. Le percentuali di pensione spettante a questi parenti sono:

  • solo un genitore: 15% della pensione del figlio o della figlia deceduti;
  • due genitori: 30% della pensione del figlio o della figlia deceduti;
  • solo un fratello o solo una sorella: 15% della pensione del fratello o della sorella deceduti;
  • due fratelli o sorelle: 30% della pensione del fratello o della sorella deceduti.