Con la risoluzione n° 5/DF dell’11 giungo 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dello sconto IMU e TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Il riferimento è ai pensionati all’estero residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Lo sconto IMU per i pensionati all’estero

Il comma 48 della Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 dispone che:

a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Difatti la norma città prevede lo sconto IMU al 50% e la TARI ridotta di 2/3.

Detto ciò, è stato chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze se possono beneficiare delle predette agevolazioni i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti all’estero, a prescindere dalla nazionalità e dal paese di residenza. Soggetti proprietari di un immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d’uso.

La domanda parte dall’assunto in base al quale la norma prevede che gli stessi siano “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”.

È stato chiesto, altresì, se per “pensione in regime di convenzione internazionale” si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.

Lo sconto IMU per i pensionati all’estero: i chiarimenti del MEF

Con la risoluzione n° 5/DF dell’11 giungo 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha risposto ai quesiti appena esposti.

Il ministero competente ha chiarito che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”.  A tal fine, ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

Il concetto di Pensione in regime di convenzione internazionale

Sulla nozione di “pensione in regime di convenzione internazionale” vale quanto segue.

In materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale. Quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

  • in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni- servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di- sicurezza-sociale);
  • Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati).

Per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime agevolativo in parola.

Detto ciò, nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano:

  • sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale,
  • con le eccezioni sopra citate.

I chiarimenti rilasciati valgono sia per lo sconto IMU che per la riduzione TARI.

Infine, il MEF precisa che:

è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

I chiarimenti in esame devono essere tenuti in considerazione ai fini del versamento dell’acconto IMU del prossimo 16 giugno.