La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nella Pubblica amministrazione può avvenire al raggiungimento dei diritti alla pensione. E’ stata confermata anche per il 2016 la possibilità di collocare i dipendenti in pensione d’ufficio al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata, ovvero al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e dei 41 anni e 10 mesi per le donne, di contributi versati.   La riforma Madia, decreto legislativo 90 del 2014, all’articolo 1, comma 5, prevede che le amministrazioni pubbliche possono collocare alla quiescenza forzosa il personale che acquisisce il diritto alla pensione anticipata per il triennio 2016-2018, ma solo a patto che il dipendente abbia un’età anagrafica tale da non incorrere in penalizzazioni.

  Con la Legge di Stabilità 2015 si sono congelate le penalizzazioni fino al dicembre 2017 per coloro che accedevano alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età. Proprio per questo motivo la Pa può collocare in pensione d’ufficio i propri dipendenti che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.   Ovviamente la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro deve seguire il proprio iter burocratico, al lavoratore va dato un preavviso di 6 mesi motivando la decisione, esplicando i criteri della scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazioni dei servizi erogati dalla Pa.