Arriva il pegno rotativo nel settore agricolo. Anche se pochi ne parlano riteniamo opportuno illustrare la misura contenuta ai commi 2-duodecies-2-quaterdecies dell’art. 78 del decreto Cura Italia.

Nel dettaglio la norma espressamente recita che “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri”.

A questo pegno si applicano gli artt. 2786 ss. c.c. sul pegno mobiliare in quanto compatibili (comma 2-quaterdecies).

L’aliquota dipende al tipo di alimento ceduto

Ai sensi di quest’ultimo articolo del codice civile, “il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore”.

Il pegno rotativo si distingue da quello ordinario, poiché in esso si dà la possibilità (tramite un patto contenuto nell’atto costitutivo), di sostituire le cose originariamente oggetto del pegno con altre cose, senza dover di volta in volta rinnovarne la costituzione (da qui la definizione di “rotativo”).

Oggetto del pegno rotativo previsto ora per il settore agricolo, come anticipato, può avere ad oggetto:

  • prodotti agricoli (ad esempio, cereali, riso, zucchero, olio di oliva, prodotti ortofrutticoli, anche trasformati, piante, latte e derivati, carni, ecc.);
  • prodotti alimentari (si pensi ad esempio alle acciughe del Mal Ligure, il salmerino e le trote del Trentino; oppure ai cantuccini toscani; il cioccolato di Modica; il torrone di Bagnara, ecc.);
  • prodotti vitivinicoli (vini, succhi di uva, uve fresche non da tavola, aceto di vino, vinello, fecce di vino, vinaccia, mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto, enocianina, ecc.) e bevande spiritose.

La relazione illustrativa al decreto Cura Italia ha, comunque, ricordato che già la Legge n.

401 del 1985 ha dettato norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata mentre con il decreto ministeriale 26 luglio 2016 sono state dettate specifiche norme per la costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura.