L’IVA sull’ottenimento della patente di guida non riguarda le patenti professionali. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta al Forum Commercialisti ed Esperti Contabili 2020 anche su questa recente novità, per spiegarne il confine di applicabilità.

Il riferimento legislativo è all’articolo 32 del Decreto Legge n.124/2019 che ha previsto l’adeguamento alle disposizioni europee in materia di tassazione sulle patenti B e C1. In particolare la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, C-449/17 ha chiarito che l’insegnamento della guida automobilistica non rientra tra gli insegnamenti scolastici ed universitari che godono di esenzione IVA.

Restano esclusi i corsi per le patenti differenti da A e B sostenute a fini professionali.

Dunque per stabilire il costo della patente e, più in particolare, le regole sull’applicabilità dell’IVA, la prima cosa da fare sarà valutare lo scopo della patente. Se i corsi per prendere le patenti B e C1 sono pacificamente e per espressa menzione inclusi in quelli ai quali, dal 1° gennaio 2020, si applica l’IVA, più di un dubbio è emerso per quei corsi miranti all’ottenimento di patenti di categorie differenti.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “al pari delle categorie B e C1, anche i corsi per l’ottenimento delle altre categorie di patenti rappresentano un insegnamento specialistico. Tuttavia, i corsi per l’ottenimento delle patenti differenti dalle categorie A e B potranno essere riconducibili alla formazione professionale, intesa come attività volta all’acquisizione di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini dell’attività professionale”.