Sospesa dall’8 marzo al 31 maggio del 2020, anche la trattazione delle istanze relative alle procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box, cosi come previsto dal decreto “Cura Italia” per gli altri procedimenti fiscali (art. 67 del Decreto-legge n. 18 del 2020) questi ultimi già oggetto di chiarimenti ed indicazioni operative nella Circolare n. 4/E del 2020. Il 27 marzo scorso è arrivata così anche la Circolare n. 7/E contenente indicazioni operative per la sospensione della trattazione delle istanze sopra menzionate.

La ripresa ci sarà, salvo ulteriore proroga della sospensione, a decorrere dal 1° giugno 2020. In fase di premessa l’Amministrazione finanziaria precisa subito che in analogia con quanto previsto per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (si veda Circolare n. 4/E del 2020) è da ritenersi che nel predetto periodo di sospensione le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l’impiego di PEC, all’indirizzo [email protected]  ovvero, esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria a:

Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di patent box esclusivamente per via telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Per le procedure in corso

Un primo aspetto affrontato nel documento di prassi riguarda gli effetti della sospensione sulle procedure in corso. Viene così precisato che, per effetto della sospensione:

  • il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità, ovvero l’improcedibilità dell’istanza eventualmente non scaduto alla data dell’8 marzo ricomincia a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione medesimo (quindi, ad esempio, se il contribuente ha presentato istanza il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi 26 giorni al giorno 8 marzo, l’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere entro il 4 giugno 2020);
  • in caso di istanza presentata durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’istanza inizierà a decorrere dal 1° giugno.

Analoghe conclusioni di cui sopra valgono anche in caso di presentazione di un’istanza ai sensi dell’articolo 31-quater del DPR n.

600 del 1973 (richieste delle rettifiche in diminuzione in applicazione del transfer pricing).

L’Agenzia delle Entrate ha, poi affrontato anche il caso particolare in cui un contribuente abbia l’esercizio a cavallo d’anno e la chiusura del periodo d’imposta durante il periodo di sospensione.

Prende, quindi, ad esempio l’ipotesi di un soggetto con periodo d’imposta 1° aprile – 31 marzo. In questo caso, considerato che il contribuente beneficia di un periodo di sospensione compreso tra l’8 e il 31 marzo (24 giorni), lo stesso potrà presentare istanza entro il 24 giugno 2020 ottenendo il riconoscimento degli effetti dell’accordo, con le diverse modalità previste dall’articolo 31-ter comma 2 e comma 3 del DPR n. 600 del 1973 in relazione alla natura unilaterale o bilaterale dell’accordo, per il periodo d’imposta 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Ciò, in quanto, chiariscono le Entrate, tali soggetti avranno la possibilità di ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale per il periodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza è stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio, ma nel rispetto del periodo di sospensione.

E’ altresì chiarito che nel caso di un contribuente ammesso a una procedura di accordo preventivo unilaterale che abbia la chiusura del periodo d’imposta ricadente nel periodo di sospensione e la predetta procedura è giunta nella fase conclusiva dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione stesso, l’accordo che viene sottoscritto entro 85 giorni (ossia la durata del periodo di sospensione)  dal termine del periodo di sospensione, deve ritenersi efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

Pertanto, la procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l’eventuale analisi di benchmark.

Nel caso del patent box

Per quanto poi riguarda le procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box occorre verificare se è possibile ritenere sospeso il termine per la presentazione di documentazione integrativa di istanze presentate entro dicembre 2019. L’Amministrazione evidenzia, a tal proposito, che in applicazione di quanto stabilito nel Provvedimento Prot. n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015 (dove è stabilito che la documentazione da allegare all’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima, unitamente a memorie integrative o illustrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’Ufficio competente, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione) è da ritenersi che il citato termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di accordo preventivo, qualora ancora pendente alla data dell’8 marzo 2020, sia da considerarsi compreso nell’ambito di applicazione del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio.

Infine, sono dettate le indicazioni operative per gli uffici le quali che ricalcano sommariamente quelle già fissate con la Circolare n. 4/E dello scorso 20 marzo.