Nel passaggio dal regime semplificato a quello ordinario il contribuente deve provvedere a rettificare l’Iva detratta in riferimento a specifici beni; in tali casi si parla di rettifica della detrazione dell’Iva; il contribuente è dunque chiamato a restituire allo Stato una quota dell’Iva già portata in detrazione.

 

Cosa succede però se il contribuente semplificato passato al forfettario decide di tornare sui suoi passi?

 

In tale caso si discute sulla possibilità di portare in detrazione le quote residue dell’Iva in precedenza restituita.

La rettifica delle detrazione Iva

 

L’art.19bis.2 del DPR 633/72, decreto Iva dispone che nel passaggio da un regime Iva ad uno non Iva qual è quello forfettario, il contribuente deve procedere a rettificare in diminuzione:

  • per quote,
  • l’Iva precedentemente detratta.

 

In particolare:

  • per i beni non ammortizzabili e i servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi (comma 1);
  • per i beni ammortizzabili, in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

 

Non sono oggetto del meccanismo in parola, i beni strumentali di di valore inferiore ad 516,46 euro e quelli aventi un coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

 

Ancora, come nel caso qui in discussione:

  • se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata,
  • la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.

 

Per i beni ammortizzabili la rettifica è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

 

Con particolare riguardo ai beni immobili, il comma 8, secondo periodo, del citato articolo 19-bis2 dispone che: “Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione”

 

Il passaggio dal semplificato al forfettario: la rettifica della detrazione Iva

 

Difatti, il contribuente che passa dal semplificato all’ordinario è tenuto a restituire l’Iva detratta, secondo le quote residue sopra individuate:

  • per i beni mobili strumentali il monitoraggio riguarda un periodi di 5 anni compreso quello di loro entrata in funzione, la restituzione dunque avviene per quote (1/5+1/5 ecc) ossia considerando quanti quinti mancano al compimento del quinquennio;
  • per i beni immobili il monitoraggio è invece effettuato su dieci anni (1/10+1/10) ossia quanti decimi mancano al raggiungimento del decennio.

 

Le quote residue devono essere verificate nell’anno del passaggio al regime forfettario.

 

L’imputazione delle quote da restituire avviene nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno di applicazione del regime semplificato.

Un esempio pratico

 

Un contribuente semplificato, ha pagato una fattura per prestazioni 2019 pari a 2.000+Iva del 22%; per un totale di 2.440; le prestazioni sono effettuate solo nel 2020.

 

Il contribuente ha detratto l’Iva nella relativa liquidazione di competenza; nel 2020 decide di passare al forfettario.

 

In tale caso, ha dovuto restituire l’intera iva detratta ossia 440 €.

Se il contribuente ritorna al regime semplificato

 

Se il contribuente, dopo essere transitato al forfettario decide di tornare sui suoi passi, il meccanismo di rettifica della detrazione Iva opera anche al contrario.

 

Ciò significa che, potranno essere detratti ai fini Iva:

  • tanti quinti per i beni mobili strumentali;
  • tanti decimi per i beni immobili,

 

che dal rientro al regime semplificato, mancano al compimento del quinquennio/decennio di monitoraggio.

 

Nella prima dichiarazione Iva post ritorno al regime semplificato:

  • nel quadro VF,
  • si effettuerà un variazione in aumento.