Dal 1° luglio 2022 per chi è nel forfettario, e nel 2021 ha conseguito ricavi/compensi oltre 25.000 euro, è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica.

Ad ogni modo, non cambiano i requisiti e le condizioni per avere partita IVA in questo regime. A questo proposito, ricordiamo che può essere forfettario chi, nell’anno d’imposta precedente ha contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Le cause di esclusione dal forfait

Al fine di agire nel forfettario è anche richiesto che nell’anno d’imposta stesso non sussista una o più delle cause di esclusione previste dal legislatore. In particolare, è stabilito che non possono accedervi:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Regime forfettario, la fatturazione verso l’ex datore di lavoro

Dunque, non può essere forfettario chi fattura prevalentemente verso un suo ex datore di lavoro (negli ultimi due anni).

Il concetto di prevalenza deve essere inteso sempre in termini di ricavi/compensi (Circolare n. 9/E del 2019).

Esempio

Il sig. Rossi era dipendente della Briton s.r.l. Questi è licenziato. Apre successivamente partita IVA. Egli fattura 10.000 euro verso la società Drixton s.n.c. e altri 2.500 euro verso il suo ex datore di lavoro (la Briton). In questo caso può essere forfettario, poiché fattura prevalentemente verso una società diversa dal suo ex datore di lavoro.

Non potrebbe, invece, essere forfettario nel caso opposto (fatturazione maggiore verso la Briton s.r.l.).