Per la sanzione di 3.000 euro prevista dalla Manovra di bilancio 2023 per la partita IVA “apri e chiudi” risponde in solido anche il commercialista. O altro intermediario che ha presentato, su incarico del contribuente stesso, il Modello AA9/12.

Si tratta del modello che si presenta all’Agenzia delle Entrate, appunto, per l’attribuzione della partita IVA.

Questo non va assolutamente giù alla categoria. I primi a esprimere preoccupazione, chiedendo modifiche in sede di esame parlamentare della manovra, sono i tributaristi.

Partiva IVA apri e chiudi, i destinatari della sanzione

Al fine di contrastare il fenomeno delle partite IVA fittizie, la legge di bilancio 2023 prevede una misura rigorosa alla richiesta di attribuzione di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’analisi di rischio, chiede al contribuente l’esibizione di documentazione idonea a provare l’effettivo esercizio dell’attività. E, quindi, l’assenza dei profili di rischio individuati.

Se il contribuente non si presenta, oppure la documentazione non è idonea, l’Agenzia Entrate emana un provvedimento di cessazione dell’attività e irroga sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Proprio con riferimento alla sanzione partita IVA apri e chiudi (c.d. partita IVA flash), la norma stabilisce che ne risponde in solido, insieme al contribuente, anche l’intermediario a cui questi si è rivolto per l’invio del modello di attribuzione partita IVA.

Su questo aspetto però esprimono seria preoccupazione i tributaristi

Ciò non per rifuggire da eventuali responsabilità, ma per evidenziare che l’intermediario non ha strumenti per svolgere indagini, che peraltro non gli competono, né potrebbero competergli. Ma ha unicamente l’obbligo, ai fini dell’antiriciclaggio, di effettuare l’adeguata verifica della clientela, con analisi documentali generiche e con sue dichiarazioni spontanee del richiedente.

A questo motivo, i tributaristi stessi, nel comunicato del 5 dicembre 2022, chiedono di eliminare, in fase di esame parlamentare della manovra, la solidarietà dell’intermediario o, quantomeno, inserire nella norma la previsione “salvo sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela”.

La successiva riapertura

Ricordiamo la norma, così come attualmente scritta. Essa stabilisce che il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione attività e della sanzione 3.000 euro potrà successivamente riaprire partita IVA. Ma questo solo dietro presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio. E solo per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Laddove siano constatate eventuali violazioni fiscali, commesse prima all’emanazione del provvedimento di chiusura, l’importo di detta fideiussione deve essere pari alle somme dovute a seguito di tali violazioni. Se queste sono superiori a 50.000 euro. Sempreché non sia già intervenuto il versamento delle stesse.