Può capitare che dopo l’apertura della partita Iva si venga assunti e che, nel frattempo, non si chiude la partita IVA per eventuali future esigenze. Se i guadagni sono pari a zero bisogna comunque fare la dichiarazione dei redditi? La questione, come facilmente intuibile, riguarda i regimi minimi o forfettari che sono quelli che guadagnano meno (è difficile che si tenga aperta la partita IVA in regime ordinario senza fare nessun ricavo).
Si deve presentare il modello Unico lasciando vuoto il quadro LM della dichiarazione dei redditi?

Il dubbio nasce dall’interpretazione che si dà alle istruzioni ministeriali al modello Redditi persone fisiche 2018: la regola infatti prevede che non siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili i titolari di partita IVA che sarebbero chiamati a versare un’imposta netta inferiore ad euro 10,33.

Questo significa dunque che i contribuenti minimi e forfettari se non fatturano nulla sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?
A questa interpretazione osta il disposto dell’articolo 1 del dpr 600/1973 che prevede: “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”. Questo significa che con l’apertura della partita IVA si diventa automaticamente soggetti alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione dei redditi.

Tornando al quesito con cui abbiamo aperto quindi possiamo concludere che i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario o nel vecchio regime dei minimi sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi a zero, e dunque ad inviare in via telematica il modello Redditi persone fisiche 2018, anche se non conseguono alcun ricavo nel periodo d’imposta considerato. Le sanzioni applicabili vanno minimo di 250 ed un massimo di 1.000 euro (aumentate di un terzo per redditi prodotti all’estero e raddoppiate per soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

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