Dopo i rumori e gli odori in condominio, tra le cause che determinano il numero maggiore di controversie tra vicini di casa c’è l’uso dei balconi e, in questo ambito, i panni stesi. In alcuni casi il problema è di natura estetica per la facciata dell’edificio; ma stendere i panni sul balcone può anche determinare problemi di sgocciolamento tra un piano e l’altro. Che cosa ci dicono le sentenze su questo punto? Chi ha ragione?

Panni stesi: non esiste nessuna servitù per lo gocciolio

I panni stesi dalla ringhiera che sgocciolano sul balcone del vicino di sotto: chi ha ragione? Certo stendere i panni per farli asciugare è un’esigenza domestica ma attenzione perché, sotto il profilo prettamente giuridico, non sussiste nessun diritto che dia il titolo per legittimare la servitù del “gocciolio”.
Sulla base di ciò, la sentenza della Cassazione Civile n. 6129/2017, ha ammesso che, la biancheria può essere stesa solamente negli spazi condominiali, purché non vi sia il cd “gocciolio“.

Gocciolio panni: le regole sono le stesse per il fumo in condominio?

Secondo parte della dottrina il riferimento legislativo sarebbe all’articolo 844 c.c.
In pratica l’acqua che gocciola sarebbe equiparata a immissione dei fumi: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di calore, le esalazioni e i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino…”.
Di seguito alcune sentenze interessanti sull’argomento dei panni stesi in condominio:
  • il tribunale di Bari ha configurato come reato di molestia, il comportamento del condomino che impone a chi usa il balcone o terrazzo sottostante a subire di continuo lo sciorino dei panni impregnati d’acqua;
  • la sentenza della Cassazione n. 17549/2019, ha evidenziato i presupposti diversi rispetto all’emissione di fumo precisando che il condomino che agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo per far cessare il gocciolio, esercita un’actio negatoria servitutis.

Da ultimo segnaliamo anche la rilevanza penale della condotta apparentemente innocua.

Tecnicamente infatti chi stende in modo reiterato e continuo gocciolante la biancheria può essere chiamato a rispondere penalmente ex art. 674 c.p.  “Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Ciò perché, se non si tratta di casi isolati, di fatto si limita in modo apprezzabile la libertà d’uso del balcone.

Cosa fare se il proprietario di sopra stende i panni continuamente sgocciolanti

Hai letto questo articolo perché ti trovi in questa situazione e non sai come agire per far valere i tuoi diritti? Se parlare direttamente con il vicino di casa (chiedendo quantomeno di strizzarli bene) non è servito a nulla, puoi procedere con una formale diffida; se il comportamento molesto non cessa si può instaurare una causa civile finalizzata alla rimozione dello stenditoio; laddove il comportamento sia reiterato e continuo, come visto copra, tale condotta potrà avere anche risvolti penali.