Con risposta all’interpello del 11 ottobre 2019 n. 413, avente ad oggetto: “Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – distributori automatici”, l’Agenzia Delle Entrate fornisce chiarimenti circa il comportamento da adottare verso il fisco, nel caso in cui il titolare di palestre, centri fitness o simili abbiano all’interno del proprio esercizio dei distributori automatici, forniti in comodato d’uso, atti alla vendita di prodotti.
Nel caso in specie il distributore non permette l’incasso delle somme di denaro.

La palestra acquista i prodotti per mezzo di piani di ricarica o in abbonamento, mentre le somme vengono incassate dal distributore che, in un secondo momento, rilascerà ricevuta attraverso posta elettronica.

Il parere dell’Agenzia Delle Entrate

L’ADE, in risposta all’interpello sopra citato, stabilisce che non trattandosi, in questo caso, delle cosiddette “Vending Machine” di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 1271, ne consegue che:
– «Fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall’istante sono correttamente certificate con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi;
– Dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 è perseguita attraverso la trasmissione telematica.