Con l’affrancamento 2023 si possono pagare meno tasse sul capital gain. La legge di bilancio ha introdotto alcune novità in merito alla tassazione di plusvalenze di terreni di partecipazioni societarie, di quote di fondi e di polizze assicurative sulla vita.

La novità consiste principalmente nella possibilità di richiedere l’affrancamento fiscale delle plusvalenze. E cioè di versare un’imposta sostitutiva agevolata sui guadagni derivanti dagli strumenti finanziari. L’operazione deve essere effettuata su domanda specifica entro il 30 giugno 2023 per affrancare gli strumenti finanziari al 31 dicembre 2022.

Scaduto il termine, non sarà più possibile sfruttare l’agevolazione fiscale.

Affrancamento 2023 come funziona

L’affrancamento può essere sfruttato anche dal singolo investitore che possiede titoli finanziari in portafoglio o polizze vita. Grazie a questa agevolazione si potrà versare una imposta sostitutiva sui guadagni maturati pari al 16% (14% per le polizze vita) anziché al 26% come normalmente avviene. E’ la così detta imposta sul capital gain che viene applicata al momento della vendita dello strumento finanziario se vi è un guadagno.

Con l’operazione di affrancamento (legge di bilancio 2023, art. 1 comma 113) è come se l’investitore vendesse lo strumento finanziario alla data del 31 dicembre 2022 e realizzasse un guadagno. Sul capital gain così realizzato a tale data dovrà corrispondere, tramite intermediario o con versamento diretto all’Agenzia delle Entrate, l’imposta calcolata nella misura del 14 o 16 per cento fra prezzo di acquisto e di affrancamento.

Il singolo investitore deve contattare il proprio intermediario (banca, Sim, compagnia assicurativa, ecc.) chiedendo di affrancare uno o più strumenti finanziari in suo possesso. È possibile richiedere un affrancamento direttamente all’impresa assicurativa a condizione che si tratti di una polizza vita Ramo I o Ramo V e la polizza non scada prima del 31 dicembre 2024.

Azioni e obbligazioni, a chi conviene

L’affrancamento conviene sicuramente agli investitori che detengono azioni, obbligazioni, Etf o quote di fondi d’investimento se erano in guadagno al 31 dicembre 2022 e intendono realizzare.

La plusvalenza sarebbe tassata al 16% fino a quella data, mentre dal 1 gennaio 2023 in poi decorre il calcolo normale dell’aliquota al 26%. Facciamo un esempio.

Se Tizio detiene in portafoglio un titolo azionario acquistato in passato al prezzo di 10 euro e al 31 dicembre 2022 valeva 30 euro, può chiedere alla banca di affrancarlo. E pagare un’imposta sostitutiva del 16% (anziché del 26%) sulla differenza di 20 euro. Ovviamente a far data dal 1 gennaio 2023 il calcolo delle imposte torna ad essere pari al 26%, ma il prezzo fiscale di carico cambia e diventa 30 euro, cioè quello del valore del titolo affrancato.

Per le obbligazioni il discorso è più o meno simile, ma conviene ancora di più. Il titolo obbligazionario solitamente è rimborsato a scadenza al valore nominale di 100. E se è stato acquistato a 90 conviene approfittare dell’affrancamento per pagare meno imposte sul capital gain. A differenza delle azioni o degli Etf, le obbligazioni hanno una durata definita e quindi sono soggette a rimborso del capitale da parte dell’emittente a una data prestabilita. Per cui si va senz’altro incontro al pagamento di una imposta sul capital gain.

Titoli di Stato e capital gain

Per i titoli di stato l’affrancamento non conviene. A differenza di bond, azioni e altri strumenti finanziari, l’imposta sostitutiva sul capital gain è pari al 12,50%, quindi ancora più bassa di quella proposta per l’affrancamento con la legge finanziaria 2022. Esistono alcuni titoli governativi che prevedono tasse al 26%, ma sono pochi e tutti appartenenti a Paesi classificati nella black list da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per il resto, titoli di stato italiani, esteri, sovranazionali, emessi da enti locali, dalla banca mondiale, dall’Ue, dalla Bei o da altri organismi sovranazionali, sono tutti soggetti a imposte del 12,50% sul capital gain. Pertanto affrancarli è controproducente.

Se un investitore detiene in portafoglio titoli azionari, obbligazionari, Etf, quote di fondi, certificati, ecc.

può scegliere liberamente cosa affrancare. Quindi, escludere i titoli di stato, piuttosto che i titoli in perdita (per questi ultimi non è previsto il riconoscimento di minusvalenze). L’operazione di affrancamento è disposta al solo fine di fare immediatamente cassa da parte dell’erario. Per cui non è consentita l’operazione di realizzo di minusvalenze e di compensazione di plusvalenze con minusvalenze in regime amministrato o dichiarativo.

Riassumendo…

  • L’affrancamento prevede il pagamento di una imposta agevolata sul capital gain del 16%.
  • La domanda deve essere rivolta al proprio intermediario bancario e assicurativo entro il 30 giugno 2023.
  • L’affrancamento si può fare su polizze vita e strumenti finanziari in guadagno al 31 dicembre 2022.
  • Non conviene per i possessori di titoli di Stato italiani ed equiparati.
  • L’imposta sul capital gain deve essere versata a parte e non può essere compensata con crediti d’imposta derivanti da minusvalenze.