Non sempre il pagamento di una multa parziale porta alle stesse conseguenze. Sul punto si è espressa di recente la Cassazione con una sentenza che apre la strada a futuri ricorsi. In linea generale, infatti, l’importo della multa pagata solo in parte raddoppia. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che non si applica questo principio se la parte che manca è quella relativa al versamento delle spese di accertamento e notifica (che si possono recuperare solo con procedure privatistiche). La sentenza risale a tre anni fa quindi non sarebbero dovuti esistere, in questo senso, problemi di interpretazione.

Tuttavia, evidentemente, le cose non sono state così chiare per tutti i Comuni visto che qualcuno ha continuato ad applicare questa maggiorazione. Ma ora sul punto è tornato anche il Giudice di pace di Milano (n. 3753/2017, depositata il 29 aprile 2017).

Pagamento multe: come capire quale bollettino si deve usare?

Il dispositivo parte da una considerazione: molti automobilisti sbagliano a pagare perché si vedono recapitare più di un bollettino. Questo accade perché gli organi di polizia, non di rado, ne allegano al verbale tanti quanti i possibili importi da pagare, che variano a seconda del momento in cui andrà a fare il pagamento.
Un primo riferimento legislativo a sostegno di questa interpretazione favorevole agli automobilisti è riscontrabile all’articolo 389 del Regolamento di esecuzione del Codice, che regola gli effetti dei pagamenti e nega valore estintivo dell’obbligazione a quelli «effettuati in misura inferiore a quanto previsto dal Codice». La misura è riferibile alla sola sanzione, perché l’articolo 203, comma 3, del Codice stabilisce che il verbale diventa titolo esecutivo (per una somma doppia rispetto al minimo con cui si può chiudere la pratica se si paga regolarmente entro 60 giorni) solo se non si paga l’importo della sanzione, senza fare alcun riferimento alle spese. Questo è di fatto lo stesso indirizzo a cui ha aderito il Giudice di Pace di Milano: nel dispositivo però viene menzionato nello specifico l’articolo 202, che disciplina il pagamento in misura parziale stabilendo i casi in cui il trasgressore è ammesso a versare tale cifra.

Secondo il Gdp, ciò equivale a riconoscere a questo pagamento valore di estinzione dell’obbligazione. In questo senso, quindi, il giudice dà ragione al trasgressore, non facendo scattare il raddoppio della sanzione.

Questa sentenza porta a fare chiarezza ad un quadro abbastanza complesso, che era diventato ancora più complicato e contraddittorio da quando nel 2013 è stata prevista la possibilità di pagare le multe con uno sconto del 30% entro 5 giorni. Sono molti i casi degli automobilisti multati che usano il bollettino con l’importo ridotto del 30% senza averne diritto (perché ad esempio sono passati più di 5 giorni) e che quindi, a volta inconsapevolmente, effettuano un pagamento parziale della multa.

Leggi anche:

Multe pagate entro 5 giorni con lo sconto: cosa sapere per non sbagliare