Pagamento cassa integrazione in deroga per coronavirus: è sempre il datore di lavoro ad agire come sostituto di imposta, anche se gli importi vengono corrisposti dopo la fine del rapporto di lavoro subordinato? A fornire utili chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 47 del 29 gennaio 2021.

Pagamento Cassa Integrazione Covid: il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 47 del 29 gennaio 2021 chiarisce ogni dubbio al quesito posto da una società che, in seguito alla sospensione dell’attività di trasporto persone a causa dell’emergenza Covid-19, ha richiesto per i propri lavoratori la cassa integrazione in deroga.

La società istante fa presente che tali emolumenti sono stati corrisposti anche in favore di personale che ha cessato il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o per scadenza naturale del contratto di lavoro.

La società istante chiede di conoscere le modalità per l’assolvimento degli adempimenti fiscali connessi all’erogazione dell’indennità della cassa integrazione Covid tenuto conto del fatto che l’istante non è più il datore di lavoro e le somme non sono arretrati di lavoro dipendente in senso stretto.

Si tratta in ogni caso di somme riconducibili ai redditi di lavoro dipendente.

Pagamento Cassa Integrazione Covid: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta all’istante l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 23 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed individua i soggetti che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, assumono la veste di sostituti d’imposta.

Il citato articolo 23, mediante l’espresso richiamo all’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), annovera nell’alveo dei soggetti qualificabili quali sostituti d’imposta.

L’istante ritiene di poter erogare agli ex dipendenti l’emolumento in esame al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto IRPEF, precisando con apposita comunicazione al beneficiario che:

  • sono relative al periodo di maturazione, in base a quanto calcolato e comunicato dal fondo;
  • le somme erogate si qualificano quali reddito da lavoro dipendente;
  • sono erogate dall’istante quale mero intermediario del fondo, nonché ex datore di lavoro destinatario della somma da riversare ai dipendenti;
  • che il percipiente ha l’obbligo di indicare in dichiarazione sottoponendo a tassazione le stesse, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

In conclusione, l’aspetto principale concerne gli adempimenti fiscali connessi al pagamento della Cassa Integrazione Covid nei confronti di dipendenti con cui non c’è più un rapporto di lavoro è la natura delle somme erogate.