Gli arretrati dei pagamenti del bollo auto potranno essere riscossi entro 3 anni dalla scadenza e calcolati a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Il 31 dicembre 2017, quindi, si prescrive il bollo auto dovuto per qualsiasi mese del 2014: qualsiasi cartella esattoriale notificata dopo il 1 gennaio 2015 è da considerare illegittima.

A sancirlo in modo definitivo è la Corte di Cassazione specificando che la prescrizione del pagamento della tassa automobilistica avviene nel triennio successivo a quello del pagamento.

La cartella notificata, quindi, dopo 3 anni può essere impugnata davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla sua notifica. Attenzione, però, la notifica della cartella interrompe i tempi di prescrizione del pagamento. Si potrà, quindi, considerare “scaduta” la cartella di pagamento solo se dopo 3 anni dal suo ricevimento non si è ricevuta alcuna comunicazione dall’agente di riscossione (fermo auto, pignoramento o lettera) e  anche se non impugnata può non essere pagata.

La tesi fino ad ora sostenuta dalla giurisprudenza, invece, definiva il termine di prescrizione della cartella esattoriale non impugnata entro 10 anni dalla sua ricezione anche per quel che riguardava cartelle di pagamento riferite al bollo auto non pagato. Il pagamento del bollo auto, e la sua relativa cartella esattoriale, restano, in ogni caso, un atto amministrativo che seppur non impugnato entro 60 giorni dalla sua ricezioni non cambia la sua natura (e non come erroneamente si riteneva equiparabile ad una sentenza definitiva del giudice per la quale sono necessari 10 anni per la prescrizione). La scadenza delle cartelle esattoriali per il bollo auto, se non impugnate, anche se diventano atti definitivi hanno, quindi, una prescrizione di 3 anni e non di 10.