Con una serie di provvedimenti il Legislatore ha  modificato più volte la disciplina della circolazione del contante, con lo scopo  di aumentare la tracciabilità dei pagamenti e combattere evasione fiscale, elusione e  riciclaggio di capitali di provenienza illecita. L’art. 12,l’art. 49, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 (cd. decreto antiriciclaggio) sancisce che:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente o pari o superiore a € 999,99;
  • il trasferimento è vietato anche il pagamento viene effettuato con importi inferiore alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il pagamento, tuttavia, può essere fatto tramite le banche, istituti di monete elettroniche e Poste Italiane S.

p.A.   In questi casi, l’intermediario abilitato, dopo aver accettato per iscritto l’incarico, consegna il denaro contante alla parte creditrice, rilevando l’operazione,  identificando le parti e comunicando i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate. La Legge di Stabilità 2016 punta ad aumentare il limite a tre mila euro.   Nuovo limite contanti: dal 2016 fino a tre mila euro

Pagamenti in contanti oltre il limite: sanzioni

In caso di violazione del limite del contante, si applicano sanzioni pecuniarie per le parti coinvolte e per i professionisti. Violazione dei limiti per contanti:

  • trasferimento di contanti e titoli a portatore fino a € 50.000, la sanzione delle parti coinvolte è dall’ 1% al 40% minimo € 3.000, la sanzione per i professionisti obbligati alla comunicazione dell’inflazione dal 3% al 30% minimo € 3.000;
  • trasferimento di contanti e titoli a portatore oltre € 50.000, la sanzione delle parti coinvolte è dal  5% al 40% minimo € 3.000, la sanzione per i professionisti obbligati alla comunicazione dell’inflazione dal 3% al 30% minimo € 3.000.

 

Violazioni limite contanti: obblighi di segnalazione degli intermediari

In base all’art. 51, D.Lgs.

231/2007, anch’esso modificato dal cd. decreto “salva vita”, i soggetti destinatari della normativa antiriciclagio, intermediari finanziari e professionisti, che nello svolgimento delle loro funzioni, hanno notizia di violazione dell’utilizzo del denaro contante, entro 30 giorni devono comunicare l’infrazione alla Guardia di Finanza e al Mef. La Guardia di Finanza, qualora riscontri la violazione, darà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La supposizione della Guardia di Finanza tra i riceventi delle comunicazioni delle violazioni, consentirà una azione più incisiva di contrasto agli illeciti fiscali, grazie alla selezione di soggetti a maggior rischio di evasione. La comunicazione al Mef, ovvero alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato,  può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R. Le Ragionerie territoriali dello Stato avviano immediatamente la fase di contestazione, che si articola in 5 fasi: contestazione, istruttoria, decretazione, notifica ed esecuzione. La contestazione si dovrà concludere entro 90 giorni dal protocollo di arrivo. Il procedimento si può interrompere soltanto per ulteriori indagini o quando l’ufficio necessità di ulteriori dati, allora si riaprono i termini di decadenza dalla ricezione. La segnalazione pervenuta al MEF secondo l’art. 51 del D.Lgs 231/2007 ,  non implica per forza l’apertura di un fascicolo. Dopo aver controllato il fascicolo, il MEF può decidere di archiviare la segnalazione oppure formalizzare la contestazione. Dopo l’avvenuta formalizzazione della contestazione, l’accusato ha la possibilità di inviare memorie difensive o chiedere un’audizione presso la Ragioneria Territoriale dello Stato entro 30 giorni dalla notifica della violazione. Il completamento dell’istruttoria deve svolgersi in tempi breve, per l’efficacia della normativa di deterrenza, ma l’Amministrazione deve adottare una decisione in termini ragionevoli per il soggetto ritenuto colpevole di un comportamento illecito. Alla fine di tutti gli accertamenti e contestazioni, si procede con l’atto di decretazione, che fornirà in modo chiaro e preciso tutte le motivazione di fatto e di diritto che hanno portato a tale decisione, se la violazione supera euro 250.00, dovrà riportare anche il parere della Commissione consultiva antiriciclaggio.
Il procedimento dovrà essere notificato entro cinque anni dalla notifica della contestazione ai soggetti della violazione. Dopo la notifica si la scadenza dei termini di impugnabilità dinanzi al giudice competente. Scaduti i termini per la presentazione del ricorso, l’ufficio invia un sollecito di pagamento prima di procedere all’iscrizione a ruolo dell’importo della violazione.

Pagamenti in contante oltre il limite: l’oblazione

E’ riconosciuta alle parti di ricorrere all’istituto dell’oblazione (ex art. 16 della L. 689/81).

Con l’oblazione  e’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e’ stata, dalla notifica degli estremi della violazione.

L’oblazione permette di evitare la sanzione minima di € 3.000,00. Essa trova applicazione solo nelle violazioni antiriciclaggio relative ai limiti di utilizzo del denaro contante e all’emissione di assegni postali, bancari e circolari per importo non superiori a € 250.000,00.

I professionisti sono esclusi dall’istituto dell’oblazione in caso di mancata comunicazione di infrazione nell’utilizzo del contante.