Dopo la Circolare n. 1/E del 2023 sulla definizione agevolata avvisi bonari, arriva il secondo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate contenente commenti e delucidazioni sulle altre misure della pace fiscale. Si tratta di alcune disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2023, ossia:

  • Regolarizzazione di irregolarità formali;
  • Nuovo ravvedimento speciale;
  • Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • Definizione agevolata controversie tributarie;
  • Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate;
  • Stralcio debiti fino a 1.000 euro;
  • Rottamazione quater (c.d. sanatoria cartelle o definizione agevolata cartelle).

Sugli ultimi due punti, più che chiarimenti, i rappresentanti del fisco richiamano la normativa di riferimento.

Pace fiscale, la regolarizzazione delle violazioni formali

Le prime pagine del nuovo documento di prassi sono dedicate alla regolarizzazione delle violazioni c.d. formali. Ossia quelle violazioni che non incidono sul calcolo della base imponibile in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

La norma inserita nella legge di bilancio 2023 prevede che è possibile sanarle versando una sanzione di 200 euro.

Tale sanzione è da pagarsi con riferimento a ciascun anno d’imposta a cui si riferisce la violazione. Il versamento è in due rate di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 marzo 2023 e la seconda il 31 marzo 2024.

La pace fiscale si perfeziona, solo a seguito del citato pagamento e con regolarizzazione della violazione commessa. Regolarizzazione che deve essere fatta entro il termine di pagamento della seconda rata. Ossia entro il 31 marzo 2024.

La nuova circolare indica l’esatto perimetro applicativo del beneficio. Quindi, quali sono le violazioni formali che possono farsi rientrare nella regolarizzazione. Ad esempio, vi rientrano le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

Le altre misure

In merito al c.d. ravvedimento speciale previsto tra le varie misure della pace fiscale, si chiarisce che non incide sui ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e che non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie è detto che il beneficio non si applica solo alle controversie aventi ad oggetto atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Come già detto, invece, per lo stralcio debiti fino a 1.000 euro e per la rottamazione quater non sono dati particolari chiarimenti, ma la nuova circolare si limita a richiamare la normativa di riferimento. Questo fa presumere che ci sarà una prossima circolare ad hoc dedicata a questi due istituti.

Trovi qui la Circolare n. 2/E del 2023 di chiarimento sulla pace fiscale della legge di bilancio 2023.