Gli ultimi anni, come purtroppo ben sappiamo, non sono stati di certo dei migliori. Il Covid prima e l’inflazione poi, infatti, hanno portato con loro delle conseguenze negative sulle nostre esistenze in generale e sulle nostre finanze in particolare. Proprio in tale contesto sono in molti ad esempio a temere di dover fare i conti con delle possibili gravi conseguenze a causa di alcuni debiti pregressi.

A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni su come compilare il modulo per aderire alla pace fiscale se hai debiti pendenti con il Fisco.

Come compilare il modulo per aderire alla pace fiscale se hai debiti pendenti con il Fisco

Draghi ha rassegnato le dimissioni e gli italiani sono pronti ad eleggere il prossimo 25 settembre il nuovo governo. Proprio soffermandosi sulle imminenti elezioni politiche, sono tanti e diversi i temi al centro dell’attenzione, come ad esempio gli aiuti per chi non riesce a pagare le tasse.

Sempre soffermandosi sulle difficoltà registrate da molte persone nel far fronte ai debiti, inoltre, abbiamo già visto come siano in molti a chiedersi cosa possono togliere con il pignoramento a chi non ha niente. Oggi, invece, ci soffermeremo su un altro aspetto particolarmente importante. Ovvero vedremo assieme come compilare il modulo per aderire alla pace fiscale se hai debiti pendenti con il Fisco.

Entrando nei dettagli, infatti, è bene sapere che con il provvedimento del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modulo di domanda e relative istruzioni per l’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, bisogna sapere, a dover presentare istanza d’accesso alla definizione agevolata sono coloro che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato e ne ha la legittimazione.

Pace fiscale per controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

Sempre in base a quanto si evince dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate poc’anzi citato, infatti, la pace fiscale fa riferimento alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per cui risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Se si registra una soccombenza totale in entrambe le situazioni poc’anzi citate, invece, non si ha diritto alla definizione agevolata.

C’è tempo fino al 16 gennaio 2023 per richiedere la pace fiscale

Come già detto l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modulo per aderire alla pace fiscale se hai debiti pendenti con il Fisco. A tal proposito è bene ricordare che i soggetti interessati e aventi diritto hanno tempo fino al 16 gennaio 2023 per farne relativa richiesta.

Per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato, inoltre, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione. Quest’ultima è esente dall’imposta di bollo e deve essere effettuata presentando il modello indicato nel provvedimento del 16 settembre dell’Agenzia delle Entrate prima citato.

L’invio di tale istanza deve essere effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito.

Come effettuare il pagamento

Sempre soffermandosi sul modulo per aderire alla pace fiscale, ricordiamo che bisogna allegare una copia di un documento di identità del soggetto firmatario e la quietanza di versamento da effettuare attraverso l’utilizzo del modello F24.

Per finire ricordiamo che il pagamento dell’importo da versare per la definizione agevolata deve avvenire in un’unica soluzione. Non è possibile, infatti, richiedere il pagamento a rate.

In presenza di somme già versate in pendenza di giudizio in precedenza, inoltre, non si ha diritto alla restituzione di somme eccedenti rispetto a quanto richiesto per perfezionare la definizione agevolata stessa.

Questa, quindi, è la procedura da seguire. Il tutto ricordando che per il pagamento si attendono ancora delucidazioni in merito ai codici tributo da utilizzare, con l’Agenzia delle Entrate che provvederà prossimamente a rendere note le modalità operative da seguire.