
L’Inps ha ripreso lo studio delle pratiche per l’opzione donna 2016 presentate dalle lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2015 (35 anni di contributi e 57 anni e tre mesi di età o 58 per le autonome). Con circolare 45/2016 l’Inps ha chiarito che la data del 31 dicembre è da intendersi come la deadline entro cui vanno soddisfatti i requisiti per l’accesso alla pensione donna e non anche la finestra temporale per la liquidazione (12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome).
Nella stessa circolare inoltre l’Inps ha fatto luce su una seconda novità di rilievo: la penalizzazione per le pensioni anticipate non si applica agli assegni decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Circolare numero 45 del 29-02-2016