Oramai ci siamo. Dal 1° luglio 2022 anche i contribuenti in regime forfettario saranno tenuti a fatturare in formato elettronico.

A tal proposito, in redazione stanno arrivando numerosi quesiti.

Tra questi ne segnaliamo uno di particolare interesse.

Un fisioterapista in regime forfettario fino ad oggi ha fatturato in formato cartaceo verso i clienti privati e in opzione ha scelto la fatturazione elettronica per le prestazioni svolte nei confronti dei tesserati di alcune società sportive, soggetti giuridici, quest’ultimi, nei confronti dei quali è stata emessa la fattura.

Detto ciò, lo stesso fisioterapista intende sapere se dal 1° luglio dovrà fatturare in formato elettronico.

Ecco la risposta.

La fattura elettronica per i forfettari

A partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fattura elettronica riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.

Ma questi non sono gli unici contribuenti che si troveranno ad avere a che fare per la prima volta con la fattura elettronica.

Infatti, con l’approvazione del D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR,  saranno tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico tramite Sistema di interscambio (S.d.i), anche:

  • i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • i contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
  • i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Per tali ultimi soggetti, l’esonero operava laddove nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Con proventi oltre tale limite, l’obbligo di emettere la fattura era in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.

L’obbligo di fattura elettronica decorrerà:

  • dal 1° luglio 2022 o
  • dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

Se si viola l’obbligo, sono previste specifiche sanzioni.

Obbligo anche per gli operatori sanitari?

Fatta tale doverosa ricostruzione, rispondiamo al quesito su esposto.

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica non ha modificato le norme che prevedono il divieto di emissione di fattura elettronica tramite S.d.i per alcuni operatori con partita iva.

Nello specifico, non possono emettere F.E.

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(articolo 10-bis, Dl 119/2018-Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; ecc.), e
  • i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Dunque, in tali casi varrà ancora il divieto di emettere F.E. Nei rapporti con i privati la fattura dovrà esser emessa in formato cartaceo o elettronica non in transito dal sistema di interscambio ( Agenzia delle entrate, circolare n°14/E 2019).