Nel giro di 10 giorni dovrebbe essere finalmente approvato il decreto del Ministro della transizione ecologica che individua i prezziari da utilizzare sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi per attestare la congruità delle spese sostenute per i lavori. La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha individuato una data precisa entro la quale il decreto dovrò essere approvato, la data è quella del 9 febbraio.

Difatti manca davvero poco.

Quali prezziari ad oggi?

Ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi, il D.

L.157/2021 decreto “Antifrode” dispone che bisogna fare riferimento ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto, decreto Requisiti, nonche’ ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Il D.M. 6 agosto riguarda i soli interventi di risparmio energetico.

Nello specifico, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°16/E/2021, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento:

  • al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre
    2020, e
  • ai criteri residuali individuati dal comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio, per quelli con data di inizio lavori antecedente.

Sempre in attesa del decreto del Ministro della Transizione ecologica citato in premessa.

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla risparmio energetico, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio al quale rimanda l’art.121 dello stesso decreto.

Dunque, in attesa dell’adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica che individua i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per gli ultimi interventi citati, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento:

  • ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto,
  • ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Tali indicazioni valgono anche per il bonus facciate.

In arrivo il decreto che individua ai nuovi prezziari

In base a quanto detto finora, manca ancora all’appello il decreto del Ministro della transizione ecologica che individua i prezziari da utilizzare sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi che i tecnici devono utilizzare per attestare la congruità delle spese sostenute per i lavori agevolati con i vari bonus edilizi. La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha individuato una data precisa entro la quale il decreto dovrò essere approvato, la data è quella del 9 febbraio.

Difatti mancano poco più di 10 giorni alla sua approvazione.

Detto ciò, i tecnici abilitati dovranno asseverare la congruità dei prezzi, secondo i prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 e secondo i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.