Nell’ambito dei lavori superbonus 110, per l’installazione della canna fumaria, è sufficiente la Cila superbonus oppure è necessario il permesso di costruire?

Ecco qual’è il permesso edilizio da richiedere per evitare di perdere il superbonus 110.

La Cila superbonus

I lavori ammessi al superbonus 110 non richiedono particolari procedure burocratiche al Comune. Infatti, tali lavori anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA superbonus.

La norma semplificativa, il comma 13-ter dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, prevede inoltre che: nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

In base alle indicazioni fornite nel quaderno ANCI Cila superbonus:

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Quanto detto a chiusura sulla SCIA e sul permesso di costruire, vale anche in caso di installazione di una nuova canna fumaria?

L’installazione della canna fumaria. Quale permesso edilizio?

Innanzitutto è utile richiamare una recente sentenza del TAR Basilicata, la n.

589/2021.

Con tale sentenza, i giudici competenti hanno messo nero su bianco che più in generale,  la canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti – il che, in specie, non emerge – di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr. ex plurimis, T.A.R. Umbria, sez. I, 31/1/2020, n. 41).

Il caso analizzato riguardava un ricorso avente ad oggetto una possibilità violazione delle norme edilizie con diniego di sanatoria.

Dunque, laddove la canna fumaria abbia le suddette caratteristiche ossia non è considerata quale opera dotata di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, la sua installazione rientra nell’edilizia libera.

Difatti, ai fini del superbonus, come da prescrizione della norma di cui alla stessa agevolazione, i lavori alla canna fumaria saranno “autorizzati” con la presentazione della Cila superbonus.

La Cila superbonus può essere presentata dal tecnico incaricato di seguire i lavori 110.