La legge numero 124 del 2017, denominata anche Legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore lo scorso 29 agosto, prevede l’obbligo per tutti i professionisti di formulazione del preventivo in forma scritta al momento del conferimento dell’incarico.

A prevedere l’obbligo è l’articolo 1 comma 150 della suddetta legge che prevede, appunto, al momento del conferimento dell’incarico al professionista che tutto il rapporto, dal compenso al grado di complessità dell’incarico, sia stabilito in forma scritta.

Il preventivo scritto, che può essere anche digitale, deve essere un preventivo di massima da consegnare al cliente escludendo, in questo modo, la validità di preventivi verbali.

Devono, quindi, essere chiariti al momento del conferimento dell’incarico i seguenti punti, che andranno, poi, redatti in forma scritta:

  • il compenso per le prestazioni professionali
  • il grado di complessità dell’incarico fornendo anche tutte le informazioni su oneri ipotizzabili fino alla fine dell’incarico
  • nel preventivo vanno indicati i dati della polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale
  • il compenso, inoltre, deve essere adeguato alla complessità dell’incarico e va pattuito per singole prestazioni.

La mancata formulazione del preventivo non porta ad alcuna sanzione anche se l’inadempimento potrebbe assumere rilevanza dal punto di vista deontologico. L’introduzione del preventivo, tra le altre cose, servirà a rendere il rapporto con il cliente più trasparente poiché saputi i prezzi che si appresta a dover sostenere può decidere se andare avanti o meno con il conferimento dell’incarico al professionista.

In tutto questo, in ogni caso, la cosa più critica sembrerebbe proprio essere quella di stabilire la complessità dell’opera del professionista a priori poiché le varianti in corso d’opera potrebbero essere tantissime. In casi particolarmente complessi, quindi, si pensa sarà possibile effettuare integrazioni al preventivo iniziale.