Non ci sarà alcun rinvio dell’obbligo di accettazione di pagamenti tracciati da parte di imprese e professionisti. Dal 30 giugno scatteranno le sanzioni. La data è ufficiale, imprese e professionisti devono dare al contribuente la possibilità di pagare tramite bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.

Poco importa se si assolverà a tale obbligo tramite Pos tradizionali o mobili.

L’obbligo di Pos

L’obbligo di Pos anche se è più corretto parlare di obbligo di accettazione di pagamenti tracciati, era già in vigore da diverso tempo.

Tuttavia il mancato rispetto dell’obbligo non era punito con sanzioni alcune.

Le sanzioni sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, con l’art.18 del nuovo decreto PNRR, il Governo ha deciso di anticipare la loro applicazione già al 30 giugno 2022.

Come detto in premessa, la novità riguarda sia imprese che professionisti. Dunque, se ci recheremo da un avvocato, da un commercialista dovremo avere la possibilità di pagare anche tramite bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.

Laddove tali pagamenti tracciati non saranno garantiti scatteranno le seguenti sanzioni.

Nello specifico, nei casi di mancata accettazione di un pagamento tracciabile , di qualsiasi importo si applica una una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni in esame, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.

Dunque, non è punita l’omessa installazione del POS ma la mancata accettazione del pagamento tracciabile.

Attenzione, rispetto alle sanzioni non è possibile ottenere alcuno sconto.

Infatti, non si applicherà la c.d. “oblazione amministrativa”. Il riferimento è alla facoltà riconosciuta a chi ha commesso la violazione– nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16 legge n°689/1981).

Questo non sarà ammesso.

L’accertamento delle violazioni

Le violazioni circa la violazione dell’obbligo di Pos ossia dell’obbligo di accettazione di pagamenti tracciati sono rilevate secondo una specifica procedura.

A tal proposito, all’accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè gli altri organi di cui all’art.13 della legge n° 689/1981.

In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981.

Dunque:

  • gli addetti al controllo hanno la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13);
  • il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità è l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (articolo 17).

Dal 30 giugno, imprese e professionisti devono seguire alla lettera le indicazioni fin qui analizzate.