I nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti laddove non arrivino economicamente i genitori. Ma una recente sentenza del Tribunale di Lecce (numero 941/2017) ha chiarito a tal proposito ha precisato che il decreto che impone questo obbligo di mantenimento può essere revocato anche se i genitori trovano un lavoro saltuario.

Nel caso di specie la nonna era tenuta a sborsare 160 euro per il mantenimento dei nipoti stante l’indisponibilità economica dei genitori. La donna però è riuscita a dimostrare che i genitori, oltre a percepire l’indennità di disoccupazione, riuscivano ad aver3e qualche entrata extra da lavoretti saltuari.

I giudici le hanno dato ragione ritenendo la cifra sufficiente ad esonerarla dall’obbligo di mantenimento. La coppia ha cercato di obiettare che si trattava di redditi bassi e di natura sporadica ma i giudici hanno confermato l’obbligo di mantenimento ricordando che esso ricade sui nonni  solo in via sussidiaria laddove non arrivino i redditi dei genitori.

Del resto già in passato la Corte di Cassazione aveva ribadito più volte che l’obbligo di mantenimento da parte dei nonni sussiste solo se:

  • C’è impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori;
  • Manchi in capo ai genitori ogni risorsa economica;
  • Vi sia omissione volontaria di entrambi i genitori o uno di essi e l’altro non abbia disponibilità economica.

L’obbligo quindi grava sui genitori in modo primario e integrale e si configura in capo ad altri parenti solo in maniera sussidiaria.

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