A seguito dell’entrata in campo, dal 1° ottobre 2020, delle nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica, e in virtù del periodo transitorio in essere fino al 31 dicembre di questo stesso anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento nelle FAQ dedicate alla fatturazione elettronica.

In dettaglio con la FAQ in questione viene chiesto all’Amministrazione finanziaria chiarimenti in merito alla seguente problematica.

Un soggetto trasmette a SdI (Sistema di interscambio), dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica con il vecchio tracciato e inserisce nel campo data del documento una data antecedente il 1°gennaio 2021.

È stato, dunque, chiesto se il sistema scarta o meno la fattura in questa ipotesi.

Fatturazione elettronica: nuovo tracciato dal 1° ottobre 2020

Prima di riportare la risposta dell’Agenzia delle Entrate al predetto quesito, occorre ripercorrere la strada che porta alla data del 1° ottobre 2020, quando è entrato in vigore il nuovo tracciato.

Dobbiamo, infatti, ricordare che le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Con tale documento di prassi, era stato previsto che le nuove regole di trasmissione entrassero in gioco dal 4 maggio 2020 mantenendo un periodo transitorio in base al quale era ammessa la possibilità, fino al 30 settembre 2020, di continuare ad usare il vecchio tracciato approvato con il Provvedimento del 30 aprile 2018.

Successivamente, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020, in virtù della situazione emergenziale dovuta alla crisi dal Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche, prorogando la loro efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Nuovo tracciato per la fatturazione elettronica: com’è cambiato il periodo transitorio?

Dietro la proroga al 1° ottobre, è stato spostato anche il periodo transitorio al 31 dicembre 2020. In altri termini, è consentito fino al 31 dicembre 2020, l’utilizzo anche del vecchio tracciato.

Quindi, ora lo scenario è questo:

  • nel periodo transitorio 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con lo schema del nuovo tracciato sia con quello vecchio
  • dal 1° gennaio 2021, invece, lo SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Fatta la doverosa ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla FAQ di aggiornamento di cui in premessa ha detto che

“il file non verrà scartato dallo SdI perché i controlli effettuati dal sistema stesso sono relativi alla data del documento.”

Quindi, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.

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