L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale (articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

F23 per pagamento sanzioni

In particolare, viene stabilito che gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.

12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’ articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’ articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Codice tributo

Pagamento con modello F23, come riporta la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Istruzione modello F23

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato.