L’Inps ha reso noti i termini relativi alla presentazione della domanda di esonero contributivo imprese agrituristiche. Il modulo di richiesta, come confermato nell’ultimo messaggio dell’Istituto (circolare n. 130 del 31 agosto 2021), è scaricabile dal “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Ma vediamo nello specifico quali sono le novità, coma è cambiato e come inoltrare la domanda.

Esonero contributivo Inps imprese agricole: modifiche alla normativa e novità

Le prime istruzioni operative, relative all’accesso all’esonero contributivo per le imprese agricole, sono state fornite dall’Inps nel mese di aprile 2021.

Nella circolare n. 57 del 12 aprile 2021, infatti, l’Istituto aveva precisato che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro avrebbero dovuto:

  • presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine di presentazione delle istanze 12 maggio 2021);
  • utilizzare il il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale dell’Inps.

Successivamente però, con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021, l’Inps ha comunicato la sospensione del modulo per l’accesso al beneficio, spostando anche il termine per la presentazione. L’obiettivo era quello di semplificare.

Pertanto, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 41/2021 (comma 2-bis dell’articolo 19), il modulo per la presentazione delle istanze è stato snellito. Il nuovo prospetto, di fatto, avrebbe consentito al richiedente di:

  • dichiarare, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni;
  • nella fase di compilazione della domanda, versare la contribuzione agricola unificata.

A differenza di quanto avveniva in precedenza, quindi, le aziende possono ora modificare l’importo precompilato dalla procedura. I periodi di competenza variabili sono dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020.

Esonero contributivo Inps imprese agricole: dove scaricare il modulo ed entro quando presentare domanda

Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito ufficiale dell’Inps.

Le richieste di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021, mentre quelle già inviate utilizzando il modulo preesistente rimangono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.

Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.

Va precisato, inoltre, che considerata la sospensione del modulo di domanda e il differimento dei termini di presentazione di quest’ultima al 30 settembre 2021, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande, l’Istituto procederà alla verifica della sufficienza delle risorse per soddisfare le richieste di esonero presentate. Di conseguenza, nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori alla somma di tutti gli importi provvisoriamente autorizzati, l’importo dell’esonero riconosciuto in favore degli aventi diritto sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.

Per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata, l’Istituto procederà alla rielaborazione centralizzata dei prospetti di calcolo relativi alle emissioni del primo e secondo trimestre 2020 sulla base dei dati disponibili negli archivi centrali. La parte di esonero che afferisce alla contribuzione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, risultante nelle emissioni successive a quella del secondo trimestre 2020 sarà comunicata a mezzo news individuale nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall’esonero, è sempre possibile richiederne la compensazione con contributi da pagare utilizzando i moduli telematici disponibili nel medesimo Cassetto.