Massimali superbonus e altri bonus edilizi, il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato delle FAQ aggiornate proprio su tali aspetti dopo l’adozione del decreto 14 febbraio 2022 che ha definito i costi massimi  specifici agevolabili nell’ambito delle detrazioni fiscali per interventi edilizi.

Ecco i chiarimenti forniti.

Il nuovo prezzario superbonus e altri interventi di risparmio energetico

Il decreto 14 febbraio 2022 del Ministero della Transizione ecologica, ha individuato i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per interventi edilizi.

Si tratta nello specifico del nuovo prezzario da considerare per gli interventi di risparmio energetico superbonus 110% e nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, per l’ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate, se influenti dal punto di vista termico.

I tecnici incaricato devono considerare i nuovi massimali di costi per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Il tutto finalizzato alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Il decreto in parola, è entrato in vigore in data 15 aprile.

Sono fuori dai massimali indicati nel decreto Iva e costi Extra. Queste voci possono essere conteggiate a parte.

Le FAQ del Mite

Proprio sul nuovo prezzario, il Ministero della transizione ecologica ha rilasciato alcune FAQ.

Innanzitutto il Ministero chiarisce che l’asseverazione sulla congruità dei prezzi in base alle indicazioni di cui al decreto 14 febbraio, deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

  • delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121 (detrazioni ordinarie)
  • del c.d. Superbonus di cui all’articolo 119.

Per il superbonus, l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ambito oggettivo dei nuovi massimali

Ancora, il Ministero chiarisce anche se i costi massimali esposti nel decreto debbano essere riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute.

Ebbene, come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo (Fonte FAQ Ministero) nel caso di isolamento di pareti disperdenti: la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la
pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata.

Infatti, come detto sopra, i massimali non comprendono IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.

Da qui:

  • le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione);
  • i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi (Prezziari DEI o regionali).

Questi sono i principali chiarimenti del Mite.