Nuove regole per licenziamenti precari e disabili. E’ entrata in vigore, il 22 giugno, la riforma del pubblico impiego.

Le numerose novità incluse nel D.Lgs. n. 75/2017 al testo unico della PA riguardano:

  • licenziamento disciplinare;
  • visite fiscali;
  • concorsi;
  • assunzioni precari;
  • lavoro flessibile;
  • norme in materia di disabilità.

Licenziamenti

La PA, con la nuova norma, potrà licenziare anche per insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa.

Visite fiscali

Il decreto prevede nuove regole anche per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.

A decorrere dal 1° settembre 2017 saranno effettuati direttamente dall’INPS.

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Concorsi

Nei concorsi diventa obbligatoria la conoscenza dell’inglese, inoltre, sarà possibile richiedere titoli specifici valutabili al fine del concorso, tipo i dottorati di ricerca.

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Assunzioni precari

Assunzioni precari, è necessario che i soggetti abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procederà all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Potranno essere stabilizzati anche soggetti non in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

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Lavoro flessibile

Le amministrazioni pubbliche potranno stipulare nel caso di esigenze temporaneo o eccezionale:

  • contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • contratti di formazione e lavoro;
  • contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
  • lavoro flessibile secondo le forme contrattali previste dal codice civile.

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Disabilità

Nasce l’obbligo di integrazione nell’ambiente di lavoro di soggetti con disabilità mediante una Consulta nazionale istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, devono nominare un responsabile che controlla e cura i processi di inserimento dei disabili, dovrà svolgere le seguenti funzioni:

  • curerà i rapporti con il Centro per l’Impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato;
  • predisporrà, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico, gli accorgimenti organizzativi e proporrà, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli degli ambienti di lavoro;
  • verificherà l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

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Procedimento disciplinare

Cambiano anche le norme del procedimento disciplinare, la competenza passa dal responsabile della struttura all’ Ufficio per i procedimenti disciplinari – UPD.


Al responsabile della struttura resta l’applicazione dell’eventuale sanzione e l’obbligo di comunicare entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. A sua volta, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, provvederà alla contestazione scritta dell’addebito.
L’UPD dovrà convocare il lavoratore con un preavviso di 20 giorni, per l’audizione a difendersi, potrà essere assistito da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La conclusione del procedimento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Il licenziamento disciplinare è ammesso per la causali di cui all’attuale art. 55 quater, D.Lgs. n. 165/2001 e cui si aggiungono:

  • gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento;
  • la mancata attivazione o definizione di procedimenti disciplinari, commessa con dolo o colpa grave dai dirigenti;
  • la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
  • l’insufficiente rendimento, valutabile dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente, per ciascun anno dell’ultimo triennio.

Inoltre, sono previste ulteriori sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio nei giorni in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale.

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