Il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020 (D. L. n. 124 del 2019), ha ampliato il perimetro applicativo del c.d. ravvedimento lungo estendendolo altresì ai tributi locali, tra cui, quindi, la nuova IMU istituita dalla medesima legge di bilancio di quest’anno con cui si è accorpato in tale unica imposta anche la TASI, lasciando, invece, inalterata la TARI (Tassa sui servizi indivisibili). Prima della novità, infatti, per i tributi locali non erano ammesse tutte le forme di ravvedimento di cui all’art.

13 del D. Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale, laddove il contribuente abbia omesso il versamento o abbia effettuato un versamento insufficiente delle imposta questi può regolarizzare spontaneamente la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura indicata dal citato articolo.

Nel dettaglio, la sanzione ridotta è pari ad: a) 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza (ravvedimento breve); a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento intermedio); b) 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo); b-bis) 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; b-ter) 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; b-quater) 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

L’interpretazione legislativa

Prima delle modifiche di cui al collegato fiscale alla manovra, per i tributi locali erano applicabili solo le forme di ravvedimento fino alla lett. b), ossia fino al c.d. ravvedimento lungo. La legge di bilancio 2020, come anticipato, ha eliminato tale limitazione rendendo applicabile tutte le indicate riduzioni sanzionatorie anche alle imposte locali. Per contro però resta in essere un’altra limitazione, ossia quella del c.d. ravvedimento frazionato (possibilità di pagare imposte omesse, sanzioni ed interessi in più step) ora ammesso dall’art. 13-bis dello stesso D. Lgs. n. 472/1997 ed in passato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E/ del 2016. In quest’ultimo documento di prassi, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non  limitava l’applicazione di tale istituto ai soli tributi da essa stessa gestiti, come invece ora esplicitamente previsto  dal menzionato art. 13-bis (come modificato dal D.L. n. 34/2019) a norma del quale l’articolo 13 del D.

Lgs. n. 472/1997 va interpretato  nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e’ riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e’ consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e’ regolarizzata. Tali disposizioni, tuttavia, si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Dunque, resta fuori dal ravvedimento frazionato la nuova IMU. SI ricorda che anche il caso di ravvedimento frazionato, questi si intenderà perfezionato solo nel momento in cui risulteranno versati integralmente l’imposta omessa, la sanzione e gli interessi.