Arrivano i chiarimenti per la nuova Certificazione Ape (Attestazione di Prestazioni Energetica) da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il 1° agosto sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it  sono state pubblicate una serie di chiarimenti ed integrazioni alle Faq a beneficio degli operatori del settore.

Certificazione APE: nuove regole

Dal 1  ottobre 2015 sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione del relativo attestato.

Il ministero, con il supporto tecnico dell’Enea e del Cti (Comitato termotecnico italiano) e previo confronto con le principali associazioni di categoria, ha risposto ad oltre 70 delle domande più frequentemente poste in relazione ai nuovi adempimenti.

Nuova certificazione APE: in vigore da oggi 1 ottobre. Ecco le novità

Certificazione Ape: le Faq del Ministero

Le Faq sono consultabili sul sito del Ministero: www.sviluppoeconomico.gov.it oppure scaricando qui il file in pdf: Faq efficienza energetica edifici seconda serie 1° agosto 2016.

Dopo un primo documento di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero pubblica ora una nuova serie di FAQ a beneficio degli operatori del settore.

Il documento, che conta oltre 70 risposte a domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria.

Certificazione Ape: argomenti affrontati nelle Faq

Viene affrontato, per esempio, il tema della regolamentazione il cambio di destinazione d’uso degli immobili.

La risposta a tale quesito è la seguente:

Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:

  • qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
  • qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento. Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.

Oppure, ad esempio, oltre all’obbligatorio  trattamento dell’acqua previsto per il circuito di riscaldamento è obbligatorio anche il trattamento per l’impianto di acqua calda sanitaria?

La risposta è la seguente:

Il trattamento dell’impianto di acqua calda sanitaria di cui al paragrafo 2.3, comma 5 dell’Allegato 1, è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria.

Per gli impianti di climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti.

Tale trattamento è comunque consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria.

Queste sono solo due delle Faq del Ministero. I quesiti  evidenziati riassumono una serie di chiarimenti tecnici per la nuova Certificazione Ape.

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