Con il decreto Semplificazioni i cantieri aventi ad oggetto lavori da bonus 110% partono prima. Snellita, infatti, la burocrazia in merito ai permessi edilizi necessari per la partenza dei lavori.

Basta la CILA per il bonus 110%

Si parla, infatti, d’ora in poi di CILA asseverata (o anche Super CILA) per i lavori trainanti e trainati, poiché secondo quanto previsto dal menzionato decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021), i lavori da bonus 110% sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, salvo che richiedono modifiche strutturali all’immobile.

Nella super CILA il tecnico abilitato si limita ad attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Ciò che scompare è l’attestazione, quindi, dello stato legittimo dell’immobile (proprietà, passaggi di proprietà e concessioni edilizie, ecc.).

In altri termini il tecnico (ingegnere, geometra, architetto, ecc.) attesta l’assenza di abusi edilizi ed il rispetto delle regole urbanistiche vigenti per la realizzazione di lavori.

Ricordiamo, che si decade dal bonus 110% nei seguenti casi:

  • per mancata presentazione della CILA
  • in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA;
  • per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA (vedi paragrafo successivo)
  • nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al superbonus.

Bonus 110%: procedura di valutazione impatto ambientale più veloce

Oltre alla super CILA, accelerata anche sulla VIA (Valutazione di impatto ambientale), ossia quella procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere edilizie, gli effetti sull’ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

La procedura VIA è di competenza del Ministero dell’ambiente e comprende le seguenti fasi:

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità
  • la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
  • la presentazione e la pubblicazione del progetto
  • lo svolgimento di consultazioni
  • la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni
  • la decisione
  • l’informazione sulla decisione
  • il monitoraggio.

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