La notificazione è un’azione con la quale l’ufficiale giudiziario, su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza di parte o su richiesta del  cancelliere, porta a conoscenza del destinatario un atto di cui viene consegnata una copia conforme all’originale. Il compito è quello di portare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

Notificazione degli atti nelle forme prescritte dalla legge

La notifica va eseguita nei casi previsti dalla legge per la produzione di determinati effetti processuali. Sono effetti di notificazione un atto del giudice o un atto di parte o un atto del cancelliere  oppure un atto del pubblico ministero.

Chi può notificare un atto?

La notificazione degli atti con la legge 1994/53  è affidata all’ufficiale giudiziario e agli avvocati per tutti gli atti di materia amministrativa, civile e stragiudiziale.  Il difensore per poter notificare l’atto deve essere regolarmente iscritto all’albo degli avvocati e munito di procura alle liti, abbia ottenuto l’autorizzazione dal consiglio dell’ordine nel cui è iscritto e sia munito di apposito numero cronologico. La notifica avviene quando viene consegnata una copia conforme all’originale dell’atto al destinatario. Nelle prossime pagine prenderemo in esame come viene consegnata una notifica e cosa avviene quando una notificazione di un atto non è possibile.

Come viene consegnata una notifica?

I modi di consegna della notifica sono due:

  • Consegna diretta:  la copia conforme all’originale dell’atto, viene consegnato direttamente al destinatario, negli orari di cui all’art. 147 cpc, come dichiara  l’ufficiale giudiziario  in calce all’originale e alla copia. Nella dichiarazione l’ufficiale giudiziario indica il modo, il luogo della consegna, il tempo, il rifiuto di ricevere la copia o di sottoscrivere l’originale, le ricerche compiute, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario;

 

  • Consegna a mezzo servizio postale, la forma generalmente più usata, la notifica  si esegue mediante invio di un plico raccomandato con avviso di ricevimento secondo le modalità previste della legge 1982/890. La prova documentale della avvenuta notificazione è costituita oltre che dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, anche dalla ricevuta di ritorno con le annotazioni dell’agente postale che ha provveduto alla consegna.

  Con il DPR 2001/123 è stato previsto il compimento per via telematica degli adempimenti relativi alla notificazione ( richiesta di notificazione compimento della notificazione, restituzione dall’ufficiale giudiziario alla parte dell’atto notificato, con relazione di notifica attestata dalla firma digitale);  tuttavia, l’ufficiale giudiziario  può  procedere alla notificazione nelle forme ordinarie e ciò in considerazione delle eventuali difficoltà di utilizzare la via telematica.

   

Cosa succede se non è possibile notificare l’atto al destinatario?

Se la notificazione è a mezzo consegna diretta: l’ufficiale giudiziario per prima cosa procede alla notificazione mediante consegna a mani proprie, a tal fine cerca il destinatario presso la sua abitazione, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi. Il rifiuto di ricevere la copia conforme vale come consegna a mani proprie, secondo l’art. 138 cpc.   Se tale modalità non è possibile, si procede alla consegna nel comune di residenza del destinatario, o nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio (privato) o esercita l’industria o il commercio, l’atto viene consegnato a mani di persona di famiglia o all’addetta dell’ufficio, azienda, purché non sia minore di 14 anni e non sia incapace. In mancanza di tali persone, la copia può essere consegnata al portiere dello stabile  o ad un vicino di casa che accetti di riceverla. Sia il portiere sia il vicino devono sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notifica al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata (art. 139 cpc)     In caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, si procede alla notificazione dell’atto secondo le seguenti formalità:

  • deposito di copia dell’atto nella casa comunale;
  • affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  • invio di raccomandata con avviso di ricevimento, per dare notizia dell’avvenuto deposito nella casa comunale (art. 140 cpc).

  Se la residenza è sconosciuta, la notificazione viene eseguita mediante deposito di una copia nella casa comunale dell’ultima residenza, se anche questa è ignorata, nella casa comunale di nascita.

Se anche questi luoghi non sono noti, la copia va consegnata al pubblico ministero (art. 143 cpc).     Se la notificazione è a mezzo servizio postale: l’ufficiale giudiziario né dà atto nella relazione, indicando l’ufficio postale che ha provveduto alla spedizione. L’agente postale deve consegnare il plico nelle mani del destinatario .     Nel caso di assenza del destinatario, il plico può essere consegnato alle persone come indicato nell’art. 7 della legge 1982/890. In caso di assenza o rifiuto di dette persone, il plico è depositato presso l’ufficio postale e viene affisso un avviso sulla porta di ingresso o nella cassetta della posta dell’abitazione, inoltre viene dato avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.    

Cartella nulla se il messo notificatore scrive sulla notificazione che il contribuente è “sconosciuto in loco”

  La Corte di Cassazione è intervenuta in materia, con la sentenza n. 346 del 1998, dichiarando illegittima la disposizione dell’art. 8 della legge 1982/90, in cui si prevede che il plico è restituito al mittente dopo il decorso di dieci giorni  dalla data del deposito e che la notificazione si ha per eseguita dopo tale termine.  Dopo la costituzione in giudizio il procuratore costituito è destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni di atti endoprocessuali, anche la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito nel giudizio, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ( ex artt. 170 e 285 cpc).

Secondo un’ordinanza,della Cassazione Tributaria del 25 novembre 2015 n. 24085/15, se il tentativo di consegnare la cartella di pagamento non è andato a buon fine, la notifica può dirsi perfezionata ai sensi dell’art.60 del D.P.R. 600/73 (irreperibilità assoluta) solamente se dalla notifica emerge chiaramente che il messo notificatore ha ricercato il contribuente, non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma presso il Comune di appartenenza. La mera attestazione sulla cartella di pagamento di “sconosciuto in loco” o “sconosciuto sui citofoni” non è idonea a considerare la notifica della cartella per irreperibilità assoluta. La controversia ha avuto un’intimidazione di pagamento non preceduta, a detta del contribuente, dalla regolare notifica della cartella di pagamento. La Commissioni Tributaria Regionale di Milano, in prima istanza, ha ritenuto legittimo il ricorsoalla procedura di notificazione per gli irreperibili di cui all’articolo 60, del D.P.R. 600/73,sempre che il tentativo di consegna della cartella presso la residenza anagrafica della contribuente non era andato a buon per essere questa risultata “sconosciuta in loco”, come annotato dall’agente notificatore nella cartella di pagamento. Secondo la Suprema Corte ha ragione la contribuente quando lamenta la violazione degli articoli 148 c.p.c. e 60, D.P.R. 600/73, poiché l’annotazione “sconosciuto inloco” non è idonea ad accertare che le doverose verifiche del destinatario del plico da parte dell’agente notificatore, siano state fatte. La detta annotazione è generica e non soddisfa i requisiti dall’art. 48 del codice civile. Dalla mera attestazione “sconosciuto in loco” non emergedi certo se il messo notificatore abbia eseguito le dovute ricerche e se queste siano sufficienti per pervenire alla conclusione dell’irreperibilità del destinatario.