Con il provvedimento del 6 aprile, l’Agenzia delle entrate ha individuato le regole di applicazione della proroga della notifica degli atti di accertamento e degli avvisi bonari per covid-19. La proroga è stata disposta dal D.L. Rilancio e allungata dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo. La notifica degli atti dovrà essere effettuata con l’intento agevolare l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

La sospensione della notifica degli atti impositivi: sospensione anche per gli avvisi bonari

Prima di analizzare le regole applicative fissate dall’Agenzia delle entrate è necessario individuare a livello normativo la sospensione della notifica degli impositivi e degli avvisi bonari.

E’ opportuno distinguerli in quanto gli avvisi bonari non sono considerati veri e propri atti impositivi. Infatti, contro gli stessi non può essere proposto ricorso ma è necessario attendere la notifica della cartella da parte dell’Agente della riscossione. Questo perchè, per i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, non valgono le regole disposte in materia di accertamenti esecutivi. Infatti è ancora prevista la formazione del ruolo.

Detto ciò la sospensione della notifica degli atti di accertamento è stata disposta dall’art.157 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Sulla base delle previsioni del D.L. Rilancio, gli atti impositivi cui termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno:

  • dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma
  • potevano essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Per il il termine di emissione (sottoscrizione) degli atti non è prevista alcuna proroga, questa doveva avvenire nei termini ordinari. Ciò che è prorogata la notifica degli atti impositivi.

Nello specifico, tale proroga riguarda: atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione.

Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Per gli atti sospesi, non sono dovuti se previsti, nè gli intessessi per ritardato pagamento, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

La proroga ha riguardato anche gli avvisi bonari e gli altri atti indicati al comma 2 dell’art.157.

La proroga della sospensione

I termini di notifica sopra citati sono stati ulteriormente prorogati dal D.L. 3/2021. Infatti, tale ultimo decreto ammetteva la notifica tardiva nel periodo 1° febbraio 2021-31 gennaio 2022.
Difatti, la notifica poteva avvenire entro il 31 gennaio 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021. Fermo restando che la sottoscrizione/emissione degli atti doveva essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

Infatti, come da circolare n°25/E 2020, gli atti per i quali opera il differimento dei termini di notifica, devono essere firmati dal funzionario responsabile e protocollati entro il 31 dicembre 2020.

L’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata: anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

Ad esempio, rientrano nelle disposizioni di proroga fin qui in commento la dichiarazione modello Redditi presentata nel 2016 in riferimento al periodo d’imposta 2015. Per tale dichiarazione gli atti di accertamento dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 (si veda l’art.43 del DPR 600/73 prima delle modifiche in essere dal 2016. Tuttavia su tale termine trova applicazione anche la proroga di 84 giorni prevista dall’art.67 comma 4 del D.L. 18/2020.

In considerazione del protrarsi della pandemia in essere, un’ulteriore proroga è stata disposta con il D.L. 7/2021.

Nello specifico, con l’intervento del decreto da ultimo citato,  gli atti impositivi  per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, possono essere notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Fermo restando la loro emissione entro il 31 dicembre 2020. Il precedente D.L. 3/2021 ammetteva la notifica tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

La proroga riguarda anche gli avvisi bonari e altri atti quali quelli di recupero delle tasse di concessione governativa o il bollo auto ecc.

L’intervento del D.L. Milleproroghe

Ma non è finita qui, perchè il D.L. 183/2021, c.d decreto Mielleproroghe,  ha abrogato le disposizioni, sia del D.L. 3/2021 che del D.L. 7/2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.

Per la verità il “Mielleproroghe” ha abrogato le suddette disposizioni ma le ha riprodotte all’art.22-bis. Confermando il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 quale arco temporale entro cui effettuare la notificazione degli atti tributari emessi entro il 31 dicembre 2020 .

Inoltre, come già previsto dal d.L. 7/2021, sono prorogati i termini di notifica delle cartelle collegati agli avvisi bonari. Si passa da un proroga di 12 mesi a una di 14 mesi.

Nello specifico:

  • per le dichiarazioni presentate nel 2018 (periodo d’imposta 2017), le cartelle collegate a controlli automatici sulle dichiarazioni (art.36-bis del DPR 600/73 e art.54-bis del DPR 633/72) possono essere notificate entro il 28 febbraio 2023 (rispetto al termine del 31 dicembre 2020);
  • per dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, le cartelle legati a controlli formali-36-ter DPR 600/73, possono essere notificate rispettivamente entro il 29 febbraio 2024( anziché al 31 dicembre 2022) e al 28 febbraio 2023( anziché al 31 dicembre 2021).

La definizione agevolata degli avvisi bonari

Nella ricostruzione delle proroghe che si sono succedute nel corso dell’emergenza per covid-19 impatta anche la definizione agevolata degli avvisi bonari disposta dal D.L. 41/2021, D.L. Sostegni.

Si deve trattare di avvisi bonari relativi ossia comunicazioni di irregolarità, ex art.

36-bis del DPR 600/73 in materia di imposte sui redditi e 54-bis del DPR 633/72 in materia di Iva:

  • elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd. decreto Rilancio, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Difatti, il riferimento è anche agli avvisi bonari che l’Agenzia delle entrate non ha ancora notificata in forza della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. 34/2020. Sospensione più volte oggetto di modifica, come visto nei paragrafi precedenti.

La definizione agevolata riguarda coloro che:

  • abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020,
  • rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020 ( tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo).

Attenzione: per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio i forfettari), ai fini della riduzione di fatturato si considera l’ammontare dei dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini previsti per il periodo d’imposta 2020.

La sospensione degli attivi impositivi e degli avvisi bonari: le regole per la notifica

Fatta tale ricostruzione doverosa, arriviamo al provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Nella già citata circolare n° 25/E 2020, è specificato che gli atti oggetto di sospensione ( Atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni), firmati e protocollati entro il 31 dicembre 2020, dovranno poi essere notificati (..)  sulla base di una programmazione che sarà definita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia previsto dal comma 6 dell’articolo 157.

Ebbene tale provvedimento è stato adottato in data 6 aprile. Il provvedimento è il n° Prot. n. 88314/2021.

Le linee guida fornite dall’Agenzia delle entrate agli uffici territoriali ai fini della gestione dell’attività di notifica, possono essere così riassunte:

  • gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 157 del decreto 2020 siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione;
  • gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione.

In fase di pianificazione delle attività, gli uffici devono tenere conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali). In modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.

È fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza. Anche la deroga al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Così come previsto dal D.L. Rilancio.

Il punto 3 del provvedimento, prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto 2020 (avvisi bonari, ecc.) siano distribuiti nel periodo 1° marzo 2021-28 febbraio 2022, tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 157( la proroga della notifica finora commentata). Nonché tenendo conto dei tempi necessari all’espletamento delle attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.

L’obiettivo dell’Agenzia delle entrate è quello di rendere più agevole l’adempimento degli obblighi tributati in capo ai contribuenti.

Ad ogni modo, le disposizioni previste dal  provvedimento in parola, possono essere integrate con successivi provvedimenti, come previsto dal comma 6 dell’articolo 157 del decreto 2020.