L’art. 1, co. 346-348 della Legge di Bilancio 2021 prevede l’apertura della nona salvaguardia. Con la circolare INPS 39 del 2 marzo 2021 sono arrivati i chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro.

La nona salvaguardia è una misura pensionistica agevolata. Permette agli ‘esodati’ (ovvero determinate categorie di lavoratori) di accedere alla pensione con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero (DL 201/2011, art. 24), ovvero fino al 31/12/2011.

La misura è rivolta a 2.400 soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l’uscita dal lavoro.

I beneficiari continuano a fruire delle vecchie disposizioni riguardo ai requisiti di accesso e decorrenza, anche se il diritto alla pensione matura dopo il 31/12/2011. Di conseguenza, i beneficiari possono sfruttare la vecchia pensione di anzianità o le regole precedenti sulla pensione di vecchiaia.

Nona salvaguardia: circolare INPS n. 39 del 2 marzo 2021

Con la circolare INPS 39 del 2 marzo 2021, l’Istituto previdenziale ha voluto dare alcuni chiarimenti.

Ha voluto specificare per quali lavoratori bisogna continuare ad applicare le disposizioni (requisiti di accesso e regime prima della Legge Fornero), quali lavoratori sono tenuti ad inviare l’istanza all’INPS e quali all’Ispettorato del lavoro.

Alla circolare è stata allegata la nota di merito dell’Ispettorato del lavoro (prot. 860 del 5.2.2021).

Infine, l’INPS ha riepilogato modalità e fasi operative per accedere alla nona salvaguardia.

Informazioni contenute nella circolare INPS sulla nona salvaguardia

Nella circolare INPS vengono fornite informazioni dettagliate sulla presentazione delle domande per accedere al beneficio, sulle risorse stanziate e sulla modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio. La circolare 39 del 2 marzo 2021 fornisce chiarimenti anche sulle domande di pensione presentate anticipatamente rispetto alla chiusura delle attività di monitoraggio.

Vengono indicati tutti i requisiti di ammissione alla nona salvaguardia, le modalità di inoltro, la decorrenza dei trattamenti pensionistici e la scadenza per presentare la domanda.

Le tipologie di lavoratori a cui si rivolge questa misura sono:

– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6/12/2011;

– soggetti in congedo straordinario che assistono figli disabili;

– lavoratori con contratto in somministrazione o a tempo indeterminato;

– soggetti cessati dal servizio per risoluzione unilaterale oppure accordi (dimessi o licenziati).

Inoltre, per tutti i profili previsti, è necessario maturare la decorrenza della pensione entro il 120° mese successivo all’entrata in vigore della Legge Fornero (ossia entro il 6/1/2022). Questo termine va calcolato considerando la finestra mobile (12/15/18/21 mesi) applicabile secondo la precedente disciplina in base alla prestazione pensionistica richiesta.

Per informazioni e quesiti di tipo tecnico o normativo, è possibile inviare e-mail alla casella di posta elettronica [email protected].