Rifiutarsi di fare sesso con il proprio marito o con la propria moglie rientra nell’inadempimento dei doveri coniugali e costituisce una violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale del coniuge.

Il riufiuto di fare sesso può portare all’addebito della separazione. Ma se la coppia è già in crisi anche in caso di inadempimento dei doveri coniugali l’addebito non scatta come chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4753 del 23 febbraio 2017.

Rifiutarsi di fare sesso con il coniuge: cosa si rischia?

Non ci si può rifiutare di fare sesso all’interno del matrimonio a meno che la pratica sessuale non svilisca la figura del coniuge.

Quindi il sesso sano che rientra nella normalità della vita di coppia non può essere negato al coniuge anche se l’occasionale “no” dovuto a indisponibilità non diventa una violazione.

Se, però, si rifiuta sistemativamente di adempiere ai propri doveri coniugali si commette un illecito civile che può essere motivo di separazione con addebito: in questo caso se il coniuge che si rifiuta di fare sesso è quello più debole economicamente non potrà pretendere l’assegno di mantenimento anche se, non essendo l’addebito una sanzione, non rischia di dover versare al coniuge il mantenimento.

Quando, però, il rapporto è già in crisi il dire di no ad un rapporto sessuale con il coniuge non costituisce motivo di addebito: la crisi, infatti, non dipende dalla mancanza di sesso ma ne è solo una naturale conseguenza. Una coppia che litiga continuamente non può pretendere che ci siano rapporti sessuali normali. Se manca l’amore non si può, quindi, imporre il rapporto fisico.