Noleggio definizione

Nel nostro ordinamento, la definizione di noleggio, la possiamo rinvenire nel R.D. 30 marzo 1942 n 327, dove all’art. 384 viene stabilito che “il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.”

Quindi diversamente da quanto viene generalmente ritenuto, il noleggio è evidentemente un contratto che affonda le proprie radici nel contratto di trasporto che in quello appalto di servizio, non ponendosi l’obiettivo di concedere il mero “godimento” dalla cosa.

 Volendo trasferire il contratto di noleggio dall’ambito della navigazione a quello degli altri rapporti di diritto privato, è più opportuno riferirsi alla nozione contenuta nell’art. 376 del R.D. n. 327/1942, piuttosto che all’art. 384, in quanto più vicina al concetto di “locazione”e per questo motivo le regole che meglio potrebbero applicarsi sono quelle che all’interno del codice civile disciplinano la locazione ovvero quelle previste dall’art. 1571 e successivi.

Fisco noleggio auto aziendali

Ai fini del trattamento delle imposte dirette tra le diverse tipologie di spese relative ai mezzi di trasporto, viene stabilito il trattamento da riservare alle spese di locazione e noleggio. Ma anche in tale ambito il legislatore non rende alcuna definizione di noleggio auto aziendali a breve termine o noleggio auto aziendali a lungo termine.

Deducibilità noleggio auto – In ogni caso la deducibilità dei costi riferibili ai contratti varia in ragione della specifica destinazione ed uso dell’autovettura o del profilo del soggetto impresa o professionista che l’utilizza. Dal punto di vista formale,  il Fisco riconosce tre situazioni differenti di utilizzo di un’auto aziendale:

1.

ad uso esclusivamente aziendale.

2.

ad uso promiscuo;

3.

ad uso esclusivamente personale del dipendente;

I canoni di locazione e noleggio relativi ad autovetture destinate ad uso esclusivamente come beni strumentali nell’attività della propria impresa e le auto adibite ad uso pubblico, così come previsto per i costi di acquisto, di leasing e altre spese, sono deducibili per l’intero ammontate.

Alcuni problemi sorgono nell’individuare se una vettura possa essere ritenuta strumentale nell’attività propria dell’impresa. Per questo punto l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate è estremamente rigida. Bisogna distinguere se l’auto è indispensabile all’attività dell’impresa (senza la quale l’attività dell’impresa non può essere esercitata), in tal caso la deduzione delle spese è integrale, mentre se l’auto in questione è destinata a un’attività accessoria all’interno dell’azienda, la deduzione delle spese è limitata al 50% e con un importo massimo di 18.075,99 Euro del costo di acquisizione.

Come si può notare viene circoscritto ai fini della strumentalità il concetto i utilizzo ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi dell’impresa dipenda direttamente dall’impiego del veicolo.

Non è raro che l’imprenditore assegni in uso promiscuo ai dipendenti alcuni dei veicoli aziendali. Tale uso sussiste quando il dipendente può utilizzare il veicolo sia per scopi aziendali (di lavoro) sia per scopi personali. Questa impostazione è molto utilizzata per via del fatto che da una parte il dipendente gode di un basso livello di tassazione e dall’altra l’azienda ha la possibilità di ottenere la quasi integrale deducibilità dei costi. Il decreto legge 81 2007 lettera b-bis dispone che i medesimi costi sono deducibili “nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In altre parole, per quanto riguarda gli automezzi in noleggio dall’impresa e dati in uso promiscuo ai dipendenti, il canone relativo sarà deducibile senza alcun limite di soglia ma nella misura del 90% all’intero costo, a condizione che:

  • Il veicolo deve essere concesso in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta; ovvero essere utilizzato dal dipendente per la meta’ più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Per esempio se il periodo d’imposta di una impresa decorre dal 1 luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e l’acquisto dell’autovettura è avvenuto il 1 settembre, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta se l’autovettura sia data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (ovvero 93 giorni al termine del periodo d’imposta).
  • Deve essere comprovato l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente stesso. L’Agenzia delle entrate ha specificato che l’uso deve essere provato con idonea documentazione attestante con certezza l’utilizzo,per esempio una clausola del contratto di lavoro del dipendente.

Se le due clausole non saranno soddisfatte, il canone di locazione relativo all’intero anno sarà deducibile secondo le regole stabilite dalla lettera b comma 1, dell’art.

164 del Tiur, cioè nella misura del 40% ed entro i limiti annuali previsti.

Se il veicolo viene concesso esclusivamente ad uso personale o familiare del dipendente, per la determinazione del reddito imponibile occorre calcolare solo il valore normale del bene o la tariffa di noleggio: eventuali somme addebitate al dipendente vanno scorporate dal valore. L’impresa, in questo caso potrà far concorrere tale importo, come spesa per prestazione di lavoro dipendente.