Il legislatore da sempre riconosce delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto disabili. Tuttavia, l’acquisto di un veicolo nuovo (o usato) oggi resta una scelta abbastanza onerosa. Il mercato dell’auto ha subito anch’esso un’impennata con prezzi alle stelle.

A causa di ciò, sono sempre più coloro che preferiscono la formula del noleggio. In questo caso il vantaggio è quello di non vincolarsi al pagamento di una rata mensile di un prestito. A ciò si aggiunge il non dover gravarsi del costo del bollo auto e della manutenzione del veicolo.

Ma le stesse agevolazioni previste per i disabili per l’acquisto si applicano anche in caso di noleggio del veicolo.

Ci riferiamo all’IVA 4% ed alla detrazione IRPEF del 19%.

Agevolazioni auto disabili, il noleggio

Diciamo subito che per avere le agevolazioni fiscali auto disabili è necessario che il veicolo sia intestato al soggetto disabile stesso o alla persona di cui questi è fiscalmente a carico (ad esempio al genitore).

Nel noleggio, questa condizione non viene a verificarsi. L’auto rimane intestata alla società di noleggio che ne resta proprietaria. Pertanto niente agevolazioni per l’auto a noleggio.

Discorso diverso, invece, vale per il leasing. Questo si differenzia dal noleggio, in quanto il contratto, per legge, prevede il diritto di acquisto. Ossia, il diritto, alla scadenza, di acquistare il veicolo pagando il c.d. prezzo di riscatto.

Come funziona nel leasing

L’agevolazione IVA 4% per l’auto disabili si applica anche per l’acquisto del veicolo in leasing. Ciò a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.

In altre parole, il contratto deve contenere clausole contrattuali da cui emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In questo caso l’IVA al 4% si potrà applicare sia sui canoni di leasing sia sul prezzo di riscatto finale (Risoluzione Agenzia Entrate n. 66/E del 20 giugno 2012).