La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, oltre a cambiare la tassazione Irpef con la rivisitazione delle aliquote e degli scaglioni, è intervenuta anche sotto altri aspetti.

Uno di questi è la modifica alla no tax area pensionati. Il riferimento è alla soglia reddituale entro la quale il contribuente non paga Irpef.

Proprio su tale ultimo aspetto si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°4/E 2022. Ecco i principali chiarimenti forniti.

La nuova no tax area pensionati

Con l’intervento della legge di bilancio 2022, il legislatore interviene sulle detrazioni per tipologia di reddito-pensioni(Fonte circolare n°4/e 2022,Agenzia delle entrate):

  • amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da 8.000 euro a 8.500 euro (no tax area pensionati); per tale soglia la detrazione viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;
  • estende la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro; per tale soglia, si riduce da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro) e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; tale quota ulteriore è, quindi, uguale a 1.255 euro per un reddito pari a 8.501 euro e decresce, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;
  • riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro;
  • la detrazione è di 700 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022.

Fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. La circolare n°4/E

Riprendendo quanto detto al primo punto elenco del paragrafo precedente sulla no tax area pensionati, in merito, l’articolo 13, comma 3, lett. a) del DPR 917/86, TUIR ora dispone che:

se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del medesimo articolo 13, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno.

In termini pratici cio comporta che, per i redditi da pensione fino a 8.500 euro non è dovuta Irpef; per effetto dell’aumento della detrazione per tipologia di reddito da pensione da 1880 a 1995.

Infatti, 1995 euro non è altro che l’irpef che si dovrebbe pagare per i redditi fino a 8.500 (8.500*23%).