Interessi legali alle stelle dal 2022? Forse sì o forse no. Dipende da come si vuole guardare il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto.

A decorrere dal 1 gennaio 2022 il tasso degli interessi legali sale a 1,25% (da 0,01%). Un incremento del 12.400 per cento. Così ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze adeguando il saggio al tasso di inflazione programmato.

Interessi legali salgono a 1,25% nel 2022

Letta in percentuale questa cifra fa venire i brividi. Di fatto, però, siamo ancora entro parametri contenuti.

Ovviamente se fino al 2021 quasi conveniva pagare in ritardo i debiti, da gennaio le pendenze col fisco diventano più onerose.

Fino al 31 dicembre 2021 il tasso d’interesse legale o tasso d’interesse passivo per cartelle esattoriali, multe non pagate, debiti, ecc. era pari allo 0,01%. Percentuale determinata dal crollo verticale dell’inflazione che era passata addirittura in territorio negativo.

Dal 2022, però, per effetto del rimbalzo dei prezzi al consumo, il tasso di interesse legale è stato rideterminato per decreto. Pagare quindi in ritardo pendenze col fisco o con enti previdenziali non è più così conveniente.

Tasso d’interesse legale a livelli del 2014

Il balzo del tasso degli interessi legali ci riporta ai livelli del 2013-2014. Tuttavia, la variazione è stabilita per legge sulla base dell’andamento dei Bot a 12 mesi in relazione al tasso medio annuo dell’inflazione (FOI).

La disposizione del Mef avrà quindi, dal 2022, ripercussioni anche sulle entrate: cambieranno, infatti, gli importi dovuti all’erario per i versamenti effettuati in ritardo o a seguito di ravvedimento operoso. Così come i contributi ritardo da versare agli enti di previdenza e i pagamenti che il fisco o l’Inps deve riconoscere ai contribuenti.

A questo proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento tributario, fino al giorno in cui si effettua il pagamento, applicando per ogni periodo il tasso di interesse legale in vigore “pro rata temporis”.