La NASPI spetta anche agli insegnanti che non sono di ruolo, supplenti e precari che hanno un contratto a tempo determinato? Trattandosi di un sussidio introdotto in sostegno ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro, molti si chiedono se in questa categoria rientrano anche i dipendenti del settore pubblico. Per il mondo della scuola, fatto di graduatorie e contratti a chiamata, spesso valgono regole diverse rispetto al settore privato. Ma come funziona e con quali modalità, tempi e importi viene riconosciuto il trattamento di disoccupazione ai docenti?

Proviamo a fare chiarezza.

NASPI, spetta anche ai supplenti e ai docenti precari?

La NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è stata introdotta (in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

È una prestazione erogata dall’INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti, che ne gestisce anche gli accrediti.

I destinatari della NASPI sono:

  • i lavoratori dipendenti;
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

I docenti, insegnanti anche precari e supplenti, rientrano in quest’ultima categoria. L’unica eccezione, in questo caso, è rappresentata dai dipendenti – di qualsivoglia settore pubblico – assunti con contratto a tempo indeterminato.

Per gli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2021, l’indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione se:

  • risultano disoccupati;
  • hanno versato almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • vantano almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La domanda di NASPI può essere presentata, non solo nelle ipotesi di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

NASPI, come (e cosa) cambia dal 2022

Con la Legge di Bilancio 2022, il Governo ha deciso di apportare modifiche alla disciplina della NASPI.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240);
  • il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo (art. 3, comma 1, lett. c) non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022;
  • in merito alla misura dell’indennità e con riguardo agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022, la NASPI  si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione; peraltro, tale riduzione decorre dal 1° giorno dell’8° mese di fruizione per coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Restano confermati invece i motivi e le causa che comportano la perdita del sussidio INPS. In particolare, decade la fruizione della NASPI quando:

  • si verifica la perdita dello stato di disoccupazione;
  • il contribuente inizia un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle dovute comunicazioni;
  • lo stesso vale in caso di inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale;
  • si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

L’accettazione della domanda inviata all’INPS, entro i termini, viene comunicata dall’Istituto stesso con un SMS (e l’invito a verificarne l’esito nella area personale MyINPS, accessibile con le credenziali di autenticazione).

In alternativa è possibile accedere alla sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “ NASpI ” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI : Consultazione domande.

La lettera che l’INPS invia sarà sempre disponibile nel servizio “Cassetta postale on line”, e sempre consultabile dal contribuente, come tutte le altre comunicazioni dell’Istituto.