Salve, sto sentendo che la mia azienda purtroppo intende licenziare del personale, la mia domanda è: qualora toccasse a me essere licenziato, essendo assunto da aprile 2015 avrei diritto alla Naspi nonostante sia socio accomandante ma non lavoratore di una Sas? (Ciò è dimostrabile anche dal fatto che l’Inps mi ha esentato di versarmi i contributi dato che me li versa l’azienda per cui lavoro). Grazie mille

Esaminiamo chi ha diritto alla NASPI

Chi può richiederla?

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, sono compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Chi non può farne richiesta

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Requisiti NASPI

spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario;
  • requisito contributivo;
  • requisito lavorativo.

A differenza di quanto prescritto in materia di ASpI che prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, ai fini del diritto alla NASpI non è richiesto analogo requisito.

Quindi potrà chiedere la NASPI se rientrà in una di queste categorie.

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Socio e dipendente

Se si perde in modo involontario il lavoro dipendente, ma si è contemporaneamente soci in una società (sia di persone che di capitali) o si intraprende attività di lavoro autonomo, si ha diritto all’indennità di disoccupazione, se le somme dei redditi derivanti dalla società o dall’attività d’imprese non superano i 4.800 euro.

Alla domanda della disoccupazione, o entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, bisognerà allegare una dichiarazione relativa al reddito presunto per l’anno in corso e completare, appena possibile, la comunicazione all’INPS  del reddito definitivo risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Se il limite di 4.800 euro, viene superato, non si ha diritto all’indennità.

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